Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/1: Legge federale sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali · 15 pagine

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scono un trattato particolarmente importante sarebbero così di natura politica e non giuridica, contraddicendo la concezione svizzera dei diritti politici, secondo la quale l’esercizio di questi ultimi deve dipendere da chiari criteri giuridici e non da apprezzamenti politici delle autorità.

L’Amministrazione ha sostenuto in seno alla Commissione che un minor rigore formale in caso di denuncia di trattati potrebbe essere giustificato dal fatto che con la denuncia di un trattato verrebbero a cadere vincoli e obblighi e lo Stato recupererebbe così una parte della propria sovranità. Questa argomentazione misconosce una caratteristica fondamentale dei trattati che istituiscono anche diritti personali e che la soppressione di tali diritti necessita della legittimazione democratica.

Se i trattati internazionali contengono disposizioni importanti che sanciscono norme di diritto, il Consiglio federale non può fondare la competenza di denunciarli o modificarli semplicemente sulla disposizione che gli affida la cura degli affari esteri (art. 184 cpv. 1 Cost.). La competenza di concludere e quindi anche di denunciare e modificare trattati internazionali è ultimamente disciplinata dagli articoli 166 capoverso 2 e 184 capoverso 2 Cost. In base a queste disposizioni l’Assemblea federale approva i trattati internazionali; sono esclusi quelli la cui conclusione è di esclusiva competenza del Consiglio federale in base a una legge o un trattato internazionale. In occasione dell’esame della Costituzione federale del 18 aprile 1999, le Camere federali hanno respinto la proposta governativa di sancire direttamente nella Costituzione la competenza del Consiglio federale di concludere trattati (Messaggio del Consiglio federale del 20 nov. 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 369, 391 seg., 600, 603). Da quella data, comunque, il Consiglio federale non può più invocare un corrispondente «diritto costituzionale consuetudinario». In seguito hanno dovuto essere elaborate le necessarie basi legali per le competenze del Consiglio federale nel settore dei trattati internazionali. In vista dell’entrata in vigore della Costituzione, l’8 ottobre 1999 è stata modificata la legge sui rapporti fra i Consigli (LRC) al fine di disciplinare la competenza del Consiglio federale di concludere autonomamente trattati di portata limitata (art. 47bisb LRC, RU 2000 273; trasferito nell’art. 7a della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA] con l’emanazione della LParl del 13 dic. 2002, RU 2003 3543; modificato con la revisione della LOGA del 26 set. 2014, RU 2015 969). Con la modifica dell’8 ottobre 2004 della LOGA è anche stata elaborata un po’ tardivamente la necessaria base legale per l’applicazione provvisoria di trattati internazionali da parte del Consiglio federale (art. 7b LOGA, RU 2005 1245; con la modifica del 26 set. 2014 è stato introdotto un diritto di veto delle commissioni competenti, trasferendo così in ultima istanza la competenza dal Consiglio federale al Parlamento, RU 2015 969). È pertanto coerente che anche la competenza di denunciare o modificare trattati internazionali sia ora disciplinata dalla legge.

2.2.3 Giurisprudenza e dottrina

Anche se i Tribunali federali non hanno la competenza di decidere sulla validità della denuncia di un trattato internazionale, in una sentenza del 2 marzo 2011 il Tribunale amministrativo federale ha criticato la decisione del Consiglio federale del 18 febbraio 2009 di non prorogare con il neocostituito Stato del Kosovo la conven-