Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/1: Legge federale sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali · 15 pagine

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zione di sicurezza sociale conclusa con la Jugoslavia: «La questione di sapere se − come nel caso presente − il Consiglio federale può decidere unilateralmente senza la partecipazione dell’Assemblea federale di porre fine a un trattato internazionale in vigore non è sufficientemente disciplinata ed è problematica e controversa dal profilo della dottrina in considerazione dell’articolo 166 capoverso 1 Cost., secondo il quale l’Assemblea federale partecipa all’elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l’estero. La denuncia di trattati internazionali importanti può avere infatti ripercussioni di peso sulla politica estera svizzera.» [trad.] (sentenza in lingua tedesca emessa dal TAF C-4828/2010, consid. 4.4.5).

Il Tribunale amministrativo federale constata che la dottrina non ha un giudizio unanime sulle competenze di denunciare i trattati internazionali.

La maggioranza dei commenti generali in materia di diritto pubblico svizzero sostiene l’interpretazione della Costituzione che ne dà il Consiglio federale, secondo la quale quest’ultimo avrebbe la competenza esclusiva di denunciare i trattati internazionali. Nel suo commento fondamentale sulla Costituzione, WALTHER BURCKHARDT afferma in un’unica frase senza darne la motivazione: «La denuncia di un trattato è per contro di competenza esclusiva del Consiglio federale» [trad.] (WALTHER BURCKHARDT, Komm. BV 1874, Berna 1914, pag. 692). Dal 1896 WALTHER BURCKHARDT è stato per diverso tempo innanzitutto aggiunto e in seguito direttore dell’allora Divisione della legislazione e della giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e dal 1899 è stato anche professore di diritto pubblico svizzero. In questa doppia funzione ha posto le basi della reinterpretazione, constatata a partire dalla fine del XIX secolo, della Costituzione a favore delle competenze del Consiglio federale e a scapito di quelle dell’Assemblea federale (per maggiori dettagli sul contesto storico, cfr. HANSJÖRG SEILER, Gewaltenteilung, Berna 1994, pag. 444 segg.). La dottrina fondata da BURCKHARDT è stata ripresa da molti altri commentatori, come JEAN-FRANÇOIS AUBERT (Traité de droit constitutionnel suisse, vol. II, Neuchâtel 1967, N 1324), DIETER SCHINDLER (Komm. BV 1874, Basilea/Zurigo/Berna 1989, art. 85 n. 5, N 55), ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER (Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zurigo/Basilea/Ginevra, 2012, N 1659), GIOVANNI BIAGGINI (Komm. BV, Zurigo 2007, N 9), ANDREAS AUER/GIORGIO MALIVERNI/MICHEL HOTTELIER (Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berna 2013, N 1340). Tutti gli autori menzionati si limitano a ripetere ciò che BURCKHARDT ha riassunto in una frase; soltanto SCHINDLER aggiunge, a guisa di motivazione, che già la ratifica spetta esclusivamente al Consiglio federale e che la denuncia non comporta nuovi obblighi per la Svizzera.

Tuttavia, già sotto il regime della Costituzione del 1874 alcuni commenti difendevano un’interpretazione diversa. Per FRITZ FLEINER «l’approvazione dell’Assemblea federale è necessaria per tutti i trattati internazionali della Svizzera con l’estero, sia per quanto riguarda la loro conclusione sia per quanto riguarda la loro modifica o denuncia» [trad.] (Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Tübingen 1923, pag. 754). KURT EICHENBERGER constata «una pratica che non è al di sopra di ogni sospetto, poiché la portata della denuncia di un trattato internazionale può essere tanto importante quanto quella della sua conclusione» [trad.] (Die Oberste Gewalt im Bunde, Berna/Zurigo 1949, pag. 126). HANSJÖRG SEILER dal canto suo afferma che «la