Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/1: Legge federale sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali · 15 pagine
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trattato internazionale la cui approvazione è di competenza dell’Assemblea federale. L’applicazione a titolo provvisorio non necessita dell’approvazione di entrambe le commissioni. Soltanto il Consiglio federale è competente al riguardo, sempre che non vi si oppongano le due commissioni. In tal caso la competenza è trasferita all’Assemblea federale o, mediante una delega legislativa, alle sue commissioni e il trattato non può essere applicato a titolo provvisorio. Soltanto un rifiuto avrà un effetto giuridico vincolante. La decisione di una commissione di approvare l’applicazione a titolo provvisorio possiede unicamente carattere consultivo. Un appianamento delle divergenze non ha luogo.
La modifica del capoverso 3bisimplica l’applicazione della medesima procedura qualora il Consiglio federale voglia denunciare urgentemente un trattato, circostanza per cui il nuovo articolo 7bbisLOGA gli conferisce la base legale necessaria (cfr. in proposito il n. 2.4).
La revisione fornisce l’occasione di rimediare a una formulazione infelice secondo cui il Consiglio federale «rinuncia» all’applicazione provvisoria (nel nuovo testo è aggiunta la «denuncia urgente») se vi si oppongono le commissioni competenti. Si può rinunciare soltanto a qualcosa che si dovrebbe fare. Il Consiglio federale non dispone più del potere discrezionale implicito nel verbo «rinunciare»: la sua competenza è infatti trasmessa alle commissioni.
3.2 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
Art. 7a rubrica, cpv. 1, 2, 3, frase introduttiva e 4, frase introduttiva
La nuova formulazione chiarisce che l’articolo 7a non disciplina soltanto la conclusione autonoma, bensì anche la modifica e la denuncia di trattati internazionali da parte del Consiglio federale (cfr. motivazione al n. 2.2).
Nel capoverso 2 e nelle frasi introduttive dei capoversi 3 e 4 si precisa che il Consiglio federale può modificare autonomamente anche trattati la cui conclusione è stata approvata dall’Assemblea federale, sempre che si tratti di una modifica di portata limitata (cfr. motivazione al n. 2.3). La disposizione comprende anche trattati accettati dal Popolo, essendo stati previamente approvati dall’Assemblea federale. Viceversa il Consiglio federale non può modificare autonomamente un trattato che ha concluso in modo autonomo se la modifica non è di portata limitata.
Art. 7b cpv. 1bis
Cfr. i commenti al numero 3.1, ultimo paragrafo, relativi all’articolo 152 capoverso 3bisLParl.
Art. 7bbisDenuncia urgente di trattati internazionali da parte del Consiglio
federale
Cfr. i commenti al numero 2.4.
Art. 48a cpv. 1, primo periodo e 2, primo periodo