Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/1: Legge federale sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali · 15 pagine

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tenza di denunciare urgentemente un trattato deve essergli conferita per legge; si tratta qui di colmare questa lacuna adeguando l’articolo 152 capoverso 3bisLParl e inserendo un nuovo articolo 7bbisnella LOGA. Perché il Consiglio federale possa assumere questa competenza, devono essere adempiute cumulativamente le medesime due condizioni necessarie per l’applicazione provvisoria: la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza. Per quel che riguarda la procedura, è ovvio che sia analoga a quella dell’applicazione provvisoria: il Consiglio federale deve consultare le commissioni competenti. Se entrambe si oppongono alla denuncia urgente, il trattato non potrà essere denunciato e il Consiglio federale dovrà avvalersi della normale procedura di approvazione. A differenza dell’applicazione provvisoria, che termina se il trattato è respinto dall’Assemblea federale nell’ambito della normale procedura di approvazione successiva, una denuncia che non è contestata dalle commissioni è definitiva.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Legge sul Parlamento

Art. 24 cpv. 2 e 3

Il testo vigente dei capoversi 2 e 3 (l’Assemblea federale «approva i trattati internazionali») non indica quali decisioni relative ai trattati internazionali devono essere approvate dall’Assemblea federale. Il nuovo testo precisa che la competenza di approvare non include soltanto la conclusione, bensì anche la modifica e la denuncia (cfr. motivazione al n. 2.2). Il termine «conclusione» comprende processi simili, quali per esempio l’adesione a un’organizzazione internazionale; quello che vale per la «denuncia», vale anche per l’uscita da un’organizzazione internazionale.

Il capoverso 2 rimanda alle competenze del Consiglio federale concernenti la conclusione autonoma di trattati, come precisato negli articoli 7a e 7bbisLOGA. Il rimando diretto all’articolo 7a LOGA si riferisce, da un lato, ai trattati di portata limitata (art. 7a cpv. 2−4) e dall’altro, indirettamente, anche alle deleghe di competenza al Consiglio federale mediante altre leggi e trattati internazionali approvati dall’Assemblea federale (art. 7a cpv. 1). Il nuovo tenore del capoverso 2 chiarisce il fatto che il Consiglio federale è competente per modificare o denunciare trattati internazionali soltanto se sono adempiute le condizioni menzionate nell’articolo 7a LOGA concernenti la competenza di concludere autonomamente trattati. Concretamente ciò significa che la pratica attuale può essere mantenuta: la modifica successiva di un trattato, la cui conclusione è stata approvata dall’Assemblea federale in un momento precedente, può essere «di portata limitata» ai sensi dell’articolo 7a LOGA. Anche la denuncia di un trattato approvato dall’Assemblea federale può essere «di portata limitata» se non comporta «la rinuncia a diritti esistenti» (art. 7a cpv. 3 lett. a LOGA) perché, per esempio, il trattato è diventato obsoleto. Vedi la motivazione dettagliata al numero 2.3.

Art. 152 cpv. 3bis

Il testo in vigore del capoverso 3bisesige che il Consiglio federale consulti le commissioni competenti di ambo le Camere prima di applicare a titolo provvisorio un