Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/1: Legge federale sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali · 15 pagine

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La nuova formulazione stabilisce chiaramente che l’articolo 48a non si applica soltanto alla conclusione, ma anche alla modifica e alla denuncia di trattati internazionali. Prevede dunque la possibilità che il Consiglio federale deleghi la competenza di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali a un dipartimento, a un aggruppamento o a un ufficio federale (cpv. 1) e riferisca annualmente all’Assemblea federale sui trattati conclusi, modificati e denunciati senza l’approvazione di quest’ultima (cpv. 2). Mentre il resoconto sulla conclusione e la modifica di trattati permette all’Assemblea federale di esigere che le venga comunque sottoposto il testo per approvazione, nel caso del rapporto sulla denuncia questa possibilità non esiste; con la denuncia sono infatti soppressi definitivamente i diritti e i doveri convenuti per contratto e annullarla non è possibile. In quest’ultimo caso il resoconto può avere unicamente un carattere politico, il che non è tuttavia trascurabile.

Nel 2016 la Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG) delle Camere federali ha constatato che la formulazione dell’articolo 48a capoverso 2 secondo periodo LOGA non le consente di essere informata su determinati trattati, anche se sarebbe importante che lo sia per poter adempiere ai suoi compiti. L’articolo 6 della legge sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl), a cui rimanda l’articolo 48a LOGA, costituisce la base legale per le eccezioni all’obbligo di pubblicazione, così come definito nell’articolo 3 LPubl. Il rimando all’articolo 6 LPubl nell’articolo 48a LOGA ha come conseguenza che i trattati, la cui pubblicazione non è obbligatoria secondo l’articolo 3 LPubl, non debbano essere portati a conoscenza della DelCG. Si tratta per esempio di convenzioni nei settori dell’armamento o delle attività informative. Su richiesta della DelCG il Consiglio federale, con lettera del 9 dicembre 2016, si è dichiarato disposto ad adeguare l’articolo 48a in occasione della prossima revisione della LOGA in modo che la DelCG sia informata su tutti i trattati. Nel frattempo questo obiettivo è già stato raggiunto a livello di ordinanza (nuovo art. 5c LOGA, in vigore dal 1° luglio 2017; RU 2017 3275). La presente revisione della LOGA offre l’occasione di procedere alla modifica corrispondente anche a livello di legge.

4 Ripercussioni finanziarie e in materia di personale

Il progetto non ha ripercussioni finanziarie e in materia di personale quantificabili.

5 Basi legali

Le modifiche legislative proposte hanno la loro base costituzionale negli articoli 140 capoverso 1 lettera b, 141 capoverso 1 lettera d, 166 capoverso 2 e 184 capoverso 2 Cost. (cfr. motivazione dettagliata al n. 2).