Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/1: Legge federale sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali · 15 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
dalla pratica si evince chiaramente il rispetto del principio dell’atto contrario4, proprio lo stesso principio che il presente progetto vuole iscrivere nella legge a livello federale. A proposito delle convenzioni sottoposte al referendum facoltativo, nel commento della Costituzione del Cantone di Berna si legge: «Non importa se si tratta di una nuova convenzione oppure della modifica o della denuncia di una convenzione in vigore» [trad.] (WALTER KÄLIN/URS BOLZ, Handbuch des Bernischen Verfassungsrechts, Berna/Stoccarda/Vienna 1995, pag. 404, con riferimento al verbale non pubblicato della Commissione costituzionale del Cantone di Berna).
2.3 Parallelismo delle competenze a seconda dell’importanza del contenuto
Nel diritto interno una legge federale può essere modificata soltanto sotto forma di legge federale; la modifica della legge in questione dev’essere anch’essa decisa dall’Assemblea federale e sottoposta a referendum facoltativo. Questa regola si applica anche se la modifica non comporta «disposizioni importanti che contengono norme di diritto» ai sensi dell’articolo 164 Cost. Il principio dell’«actus contrarius» è dunque attuato con un severo parallelismo delle forme.
A differenza del diritto interno, il diritto internazionale non conosce gerarchie tra diverse forme d’atto chiaramente definite. Mentre nel diritto interno le disposizioni d’esecuzione possono essere emanate sotto forma di ordinanze del Consiglio federale, di un dipartimento o di un ufficio, nel diritto internazionale ciò non è possibile dal momento che le «disposizioni d’esecuzione» sono incluse nell’accordo stesso o, eventualmente, negli allegati. Un rigoroso parallelismo delle forme avrebbe come conseguenza che tutte le modifiche di tali «disposizioni d’esecuzione», che finora potevano essere approvate autonomamente dal Consiglio federale in virtù della loro natura tecnica, dovrebbero d’ora in poi essere sottoposte al Parlamento. Rapportata agli ultimi anni, una pratica di questo tipo avrebbe costretto il Consiglio federale a sottoporre all’Assemblea federale una media di circa dieci messaggi supplementari all’anno concernenti la modifica di trattati internazionali. La mole di lavoro che ne sarebbe derivata sarebbe stata sproporzionata rispetto alla scarsa importanza di simili modifiche di natura prettamente tecnica.
Per rispondere alla questione se la modifica di un trattato debba essere approvata dall’Assemblea federale non è determinante il fatto che l’accordo di base sia stato approvato previamente, bensì il contenuto della modifica. Il tenore vigente
4 Esempio: il 5 lug. 2017, il Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città ha sottoposto al Gran Consiglio il suo parere concernente la denuncia del concordato del 12 nov. 2010 sulle prestazioni di sicurezza fornite da privati (CPSP): «Come per l’adesione alle convenzioni intercantonali anche per la denuncia di queste ultime è necessaria l’approvazione del Gran Consiglio, sempre che il Consiglio di Stato non abbia la competenza esclusiva di concluderle o denunciarle. Dato che la CPSP contiene norme legali, la decisione del Gran Consiglio di approvare la denuncia conformemente alla proposta del Consiglio di Stato è soggetta al referendum in conformità dell’art. 52 cpv. 1 lett. a della Costituzione del 23 mar. 2005 del Cantone di Basilea Città». [trad.] (Kantonsverfassung, KV, SG 111.100)