Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/14: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (capitale «gone concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti) · 16 pagine

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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri

(capitale «gone-concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti)

chiarezza in merito alle unità che devono adempiere le esigenze particolari. In riferimento alle unità che esercitano direttamente funzioni di rilevanza sistemica (lett. a), il campo di applicazione non dà sostanzialmente adito a contestazioni. Ci si potrebbe chiedere soltanto se in un gruppo finanziario di rilevanza sistemica possano esistere unità svizzere più piccole, meno rilevanti, che nella prospettiva del singolo istituto non debbano applicare direttamente le disposizioni particolari più rigorose riguardanti le banche di rilevanza sistemica. Nell’ambito della sua prassi, in passato la FINMA ha dispensato tramite decisione banche minori, indipendenti all’interno di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica dall’obbligo di adempiere le corrispondenti esigenze. Secondo il presente progetto di revisione, la FINMA dovrà avere questa facoltà anche in futuro.

È unanimemente condiviso che l’unità di livello più alto di un gruppo finanziario secondo la lettera b è compresa anche se non esercita direttamente funzioni di rilevanza sistemica, come nel caso di una struttura che ha al suo vertice una holding. Parimenti, le esigenze particolari si applicano ai gruppi finanziari subordinati, purché un’unità rientri nella cerchia di consolidamento del sottogruppo.

Infine, il progetto di revisione propone alla lettera c che le unità importanti per il gruppo finanziario a seguito della loro dimensione o della loro funzione centrale debbano adempiere le esigenze particolari applicate alle banche di rilevanza sistemica e ai gruppi finanziari. Tra queste unità si annoverano le banche madri dei due grandi gruppi bancari. Nonostante lo scorporo di gran parte delle funzioni di rilevanza sistemica nelle unità bancarie svizzere, esse rimangono le maggiori unità operative nei rispettivi gruppi finanziari, pertanto devono soggiacere all’obbligo di adempiere le esigenze per gli istituti di rilevanza sistemica. Questa regola si applicherà presumibilmente anche alla banca centrale del gruppo Raiffeisen a seguito della sua funzione concreta in tale gruppo bancario.

Il capoverso puntualizza inoltre che le unità in questione devono adempiere le esigenze particolari sia a livello di singolo istituto sia a livello di gruppo consolidato.

Il capoverso 3 precisa la vigente concezione del capoverso 3, in base alla quale le esigenze quantitative sono identiche in tutte le unità considerate e sono definite al massimo livello del gruppo finanziario. Concretamente significa che i supplementi per la quota di mercato e l’esposizione totale sono uguali per tutte le unità di un gruppo finanziario.

2.4 Ulteriori adeguamenti

Articolo 33 capoverso 1bis

Per adempiere le proprie esigenze «gone concern» le banche di rilevanza sistemica emettono strumenti di debito (ad es. «bail-in bond») che possono essere computati a tal fine. Secondo l’articolo 127a capoverso 4 OFoP, le banche svizzere di rilevanza sistemica non possono detenere questi strumenti a proprio rischio, mentre le banche senza rilevanza sistemica possono investire in questi titoli. L’articolo 33 capoverso 1bisOFoP precisa ora le modalità della considerazione degli investimenti in simili titoli di credito quali fondi propri, nel caso in cui questi titoli non servano ad adempiere anche le esigenze relative ai fondi propri prudenziali o le esigenze «going concern». Si devono quindi applicare le stesse regole previste per gli strumenti dei fondi propri complementari. Queste corrispondono alla regolamentazione internazionale che entrerà in vigore a partire dal 2019 conformemente agli standard TLAC del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Dato che la normativa TBTF svizzera va oltre gli standard internazionali, non potrà essere esercitata l’opzione prevista da tali standard, che permetterebbe di innalzare dal 10 al 15 per cento il valore soglia definito per gli investimenti in questi titoli di credito, disciplinato all’articolo 35 capoversi 2 e 3 in combinato disposto con gli articoli 37 e 38 OFoP.