Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/14: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (capitale «gone concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti) · 16 pagine
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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri
(capitale «gone-concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti)
Attualmente non sussistono dubbi fondati in merito alla capacità del mercato di assorbire questi fondi supplementari. ZKB e Raiffeisen hanno già emesso prestiti analoghi in passato e il relativo mercato secondario risulta stabile da anni. In particolare i prestiti con rinuncia al credito («write-off bond») sono indicati per le D-SIB il cui assetto societario non deve essere modificato dopo un’eventuale partecipazione forzata dei creditori al salvataggio dell’istituto («bail-in»). Le disposizioni giuridiche consentono anche che i «bail-in bond» siano detenuti da enti pubblici. Infine, i lunghi termini transitori permettono una costituzione del capitale (almeno parziale) mediante trattenuta degli utili (tesaurizzazione). In tal modo l’emissione di «bail-in bond» o «write-off bond» convertibili in fondi propri non è imperativa.
Ponderazione in funzione del rischio nella deduzione per partecipazioni
Il nuovo disciplinamento riguarda le società madri delle grandi banche (Credit Suisse SA e UBS SA) a livello di singolo istituto. Il riveduto trattamento delle partecipazioni non interessa né gli indicatori a livello di singolo istituto (RWA e «leverage ratio») delle due unità svizzere né le quote consolidate dei fondi propri del gruppo o delle banche svizzere (se rilevate in forma consolidata).
Per gli istituti di rilevanza sistemica e per la FINMA il cambiamento di sistema consente una semplificazione nonché una certezza del diritto e una trasparenza maggiori. Inoltre, il lungo termine transitorio intende permettere alle banche di coprire l’(eventuale) aumento delle esigenze riguardanti i fondi propri della società madre mediante trattenuta degli utili generati. La pura ponderazione in funzione del rischio implica che vengano meno le deduzioni dei fondi propri sinora effettuate sul capitale e che aumenti il capitale computabile. Per quanto riguarda l’esigenza in termini di RWA, questo effetto è compensato dal contemporaneo aumento di RWA, pertanto la densità di RWA non subisce importanti cambiamenti. Per il «leverage ratio», invece, aumenta solo il capitale computabile, pertanto il «leverage ratio» dei due singoli istituti in questione risulta notevolmente più elevato. Per una banca il «leverage ratio» può così salire all’11 per cento circa. L’aumento riguarda esclusivamente la prospettiva del singolo istituto; nell’ottica consolidata, in ultima istanza più importante in termini economici, il «leverage ratio» rimane invariato.
Ripercussioni per gli istituti senza rilevanza sistemica
Ponderazione in funzione del rischio nella deduzione per partecipazioni
In linea di principio la modifica riguarda tutte le banche che detengono partecipazioni di una filiale: le partecipazioni non dovranno più essere dedotte dal capitale proprio, bensì saranno ponderate in funzione del rischio, sommate ai RWA e coperte dal capitale. L’abolizione delle agevolazioni di cui all’articolo 125 OFoP non ha conseguenze per le banche senza rilevanza sistemica (categorie 3–5), poiché oggi tali agevolazioni riguardano esclusivamente le banche di rilevanza sistemica (categorie 1–2). D’altro canto, il «leverage ratio» dichiarato aumenta a livello di singolo istituto per tutte le banche che detengono partecipazioni (categorie 1–5), pertanto è più facile adempiere le relative esigenze8.
In concreto, da una stima risulta il seguente impatto sulla quota di capitale CET1 (RWA) a livello di singolo istituto9.
8 Un’esigenza del 3 per cento in termini di «leverage ratio» per le banche delle categorie 3–5 è entrata in vigore nel mese di gennaio del 2018.
9 È possibile calcolare esattamente come i fondi propri di qualità primaria computabili migliorino con l’abolizione della deduzione. È invece più complicato determinare l’effetto opposto della ponderazione in funzione del rischio delle stesse partecipazioni, poiché sinora non era necessario distinguere tra filiali in Svizzera e all’estero. Nella sua stima la FINMA ha dunque presupposto, semplificando, che esistano solo partecipazioni in imprese svizzere. L’effetto del cambiamento tende pertanto a essere sopravvalutato.