Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/14: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (capitale «gone concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti) · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

Modifica dell’ordinanza sui fondi propri

(capitale «gone-concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti)

glioramento degli indicatori di capitale per le banche in questione. Gli indicatori consolidati rimarranno invariati per tutte le banche.

Inoltre, occorre chiarire quali unità all’interno di un gruppo finanziario debbano adempiere le esigenze poste alle banche di rilevanza sistemica. In proposito, soprattutto le società madri delle due grandi banche (cosiddette «parent bank») devono continuare a soggiacere alle disposizioni del titolo quinto dell’OFoP anche dopo lo scorporo di buona parte delle funzioni di rilevanza sistemica in singole unità bancarie proprie (svizzere) in considerazione della loro notevole importanza per i gruppi finanziari.

Infine, le società del gruppo importanti, che forniscono i servizi necessari al mantenimento dei processi operativi di cui all’articolo 3a dell’ordinanza sulle banche (OBCR4), saranno d’ora in poi considerate imprese attive nel settore finanziario conformemente all’articolo 4 capoverso 1 OBCR. Sono così poste le basi per assoggettare queste imprese alla vigilanza su base consolidata nonostante la mancanza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria o come commercianti di valori mobiliari (cfr. art. 23-24 OBCR).

1.3 Sviluppi internazionali e diritto comparato

1.3.1 Esigenze di capitale «gone concern»

Tra gli standard internazionali sanciti dal Financial Stability Board (FSB), anche le misure da adottare in caso di crisi rivestono da tempo un ruolo prioritario nell’ambito delle misure prudenziali. Esse intendono assicurare l’uscita ordinata dal mercato e il mantenimento delle prestazioni di servizio importanti per il sistema in caso di fallimento di una banca di rilevanza sistemica (SIB). In questo intento, nel mese di novembre del 2015 il FSB ha approvato lo standard minimo relativo alla capacità totale di assorbimento delle perdite («total lossabsorbing capacity»; TLAC) con esigenze di capitale «going concern» e «gone concern». In linea di principio lo standard si applica alle banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB) o internazionale.

Nell’UE le esigenze di capitale «gone concern» sono previste in linea di massima per tutte le banche e vengono determinate specificamente per ogni istituto attraverso il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili («minimum requirements for own funds and eligible liabilities», di seguito MREL)5. Il Regno Unito ha concretizzato queste esigenze e posto in consultazione un relativo disegno di legge. Il MREL riunisce le esigenze di capitale «going concern» e quelle «gone concern» e corrisponde così nella sostanza allo standard TLAC internazionale. Si distinguono categorie diverse in funzione delle dimensioni. La categoria in cui rientrano le maggiori banche con una somma di bilancio superiore a 25 miliardi di sterline britanniche è paragonabile al caso delle SIB svizzere orientate al mercato nazionale. Per queste banche le esigenze di capitale «gone concern» devono riflettere le esigenze minime di capitale «going concern». Per le tre SIB svizzere orientate al mercato nazionale questo meccanismo corrisponderebbe a un’esigenza di capitale «gone concern» pari ad almeno l’8 per cento di RWA. Le esigenze di capitale «gone concern» proposte per le SIB orientate al mercato nazionale sono dunque inferiori a quelle stabilite nel Regno Unito.

Sia a livello internazionale sia a livello nazionale si è discusso se, ai fini del «leverage ratio», gli averi detenuti presso la banca centrale debbano essere esclusi nel calcolo dell’esposizione totale (art. 125a OFoP) in considerazione dei rischi. In tal modo potrebbero

4 Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio, RS 952.02

5 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.