Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/14: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (capitale «gone concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti) · 16 pagine
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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri
(capitale «gone-concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti)
I fondi non sono gravati in particolare quando non sussistono provvedimenti conservativi o pretese creditorie di compensazione.
Articolo 133
Il titolo specifica che la disposizione riguarda esclusivamente le banche di rilevanza sistemica attive attive a livello internazionale. Il sistema degli sconti è stato creato dal legislatore per incentivare le banche a migliorare la loro capacità (globale) di risanamento e liquidazione al punto da contrastare preventivamente deficit nell’attività transfrontaliera e in assenza di un’efficace normativa sull’insolvenza a livello internazionale. Conformemente agli obiettivi connessi agli sconti, solo le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale e le loro filiali assoggettate al campo di applicazione del titolo quinto OFoP hanno diritto alla concessione di sconti in Svizzera.
Il capoverso 2 rimane invariato, mentre il capoverso 3 concretizza l’estensione del computo privilegiato del capitale convertibile con un trigger basso ai fondi propri di base e al capitale convertibile con un trigger elevato.
2.2 Deduzione per partecipazioni
Articolo 32 lettera j
Attualmente la lettera j prevede la deduzione integrale dai fondi propri di base di qualità primaria di una banca del valore della posizione lunga netta dalle partecipazioni detenute direttamente in imprese attive nel settore finanziario soggette all’obbligo di consolidamento, in primo luogo le filiali. Già in passato la FINMA aveva dovuto accordare agevolazioni secondo l’articolo 125 OFoP, soprattutto nei confronti delle due società madri delle grandi banche Credit Suisse e UBS a causa della particolare situazione (valore molto elevato delle partecipazioni), principalmente autorizzando la ponderazione dei rischi di una parte delle partecipazioni. Per le società madri delle grandi banche la lettera j era dunque applicata soltanto a una parte di diversa entità delle partecipazioni.
Dal momento che, da un lato, gli indicatori di capitale pubblicati dalle banche per le loro società madri non permettono di risalire con sicurezza all’entità del valore della partecipazione e, dall’altro, nuove partecipazioni (tra l’altro come conseguenza dello scorporo di ogni attività svizzera in una filiale) hanno ulteriormente aumentato la quota delle partecipazioni ponderate in funzione del rischio, ci si è interrogati sull’opportunità di mantenere il regime attuale della ponderazione in funzione del rischio e delle deduzioni per partecipazioni. Dopo aver sottoposto a un esame approfondito anche i sistemi delle giurisdizioni rilevanti per la Svizzera, la FINMA ha deciso di cambiare sistema. D’ora in poi i valori delle partecipazioni non dovrebbero più essere dedotti dai fondi propri, ma soggiacere alla ponderazione in funzione del rischio. Nel frattempo questa misura è già stata attuata nei confronti delle due grandi banche mediante decisione della FINMA. In base al presente progetto di modifica, seguendo le stesse considerazioni la ponderazione in funzione del rischio dovrà di norma applicarsi secondo l’allegato 4 OFoP alle corrispondenti partecipazioni di tutte le banche. Per considerare le diverse situazioni delle filiali estere e di quelle svizzere, alle partecipazioni all’estero viene applicata una ponderazione in funzione del rischio più elevata (400 %) rispetto a quelle in Svizzera (250 %). Le filiali estere hanno un rischio di trasferimento più elevato, ma soprattutto sono soggette a un disciplinamento da parte delle autorità estere che può comportare variazioni significative (soprattutto aumenti) dei loro fondi propri prudenziali. Inoltre è possibile che i rimpatri di capitale, anche se provengono da filiali con un buon grado di capitalizzazione, non possano essere effettuati in tempi brevi poiché soggiacciono all’approvazione delle autorità di vigilanza. Questi rischi non si presentano per le partecipazioni svizzere. È altresì determinante l’effettiva localizzazione del rischio di una partecipazione, conformemente alla prassi della FINMA. Ad esempio, la filiale estera di una banca detenuta mediante