Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/14: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (capitale «gone concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti) · 16 pagine
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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri
(capitale «gone-concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti)
Il capoverso 6 contiene l’importante precisazione che il capitale «Tier 1», già utilizzato per adempiere le esigenze «gone concern», non può essere computato contestualmente per adempiere le esigenze «going concern». Di conseguenza, gli strumenti di capitale «Tier 1» non sono computati nemmeno nei fondi «going concern» ai fini della ripartizione dei rischi.
Così come le esigenze «going concern», anche le esigenze «gone concern» devono essere adempiute costantemente. La mancata osservanza comporta l’adozione di misure da parte della FINMA, ad esempio il divieto di distribuzione dei dividendi.
Il capoverso 7 limita l’utilizzo di capitale «Tier 1» eccedente, impiegato in precedenza per adempiere le esigenze «gone concern», e che si intende utilizzare successivamente per colmare una lacuna insorta nelle esigenze «going concern». Tale impiego o cambiamento di destinazione non deve comportare un inadempimento delle esigenze «gone concern». In caso contrario si rischierebbe di compromettere o addirittura vanificare lo scopo dei fondi «gone concern», che è proprio quello di contribuire a una ricapitalizzazione a fronte di un risanamento o di una liquidazione della banca.
Articolo 132a
La disposizione disciplina l’adempimento delle esigenze di cui all’articolo 132 da parte delle banche non attive a livello internazionale in presenza di un’esplicita garanzia dello Stato o di un meccanismo analogo.
Conformemente alla lettera a, la metà al massimo del 40 per cento richiesto secondo l’articolo 132 capoverso 2 lettera b può considerarsi adempiuta nella misura dell’importo garantito; l’esigenza residua, ancora da adempiere, si riduce pertanto al 20 per cento di quella complessiva. Per «esplicita» garanzia dello Stato si intende una garanzia formalmente disciplinata a livello di Costituzione o di legge (cantonale). È chiaro che la garanzia dello Stato può essere computata soltanto per l’importo garantito, mentre per coprire la parte restante sono necessari fondi «gone concern». Pure PostFinance, designato come istituto di rilevanza sistemica dal 2015, deve detenere capitale «gone concern». Un metodo per la sua messa a disposizione potrebbe consistere in una «garanzia di capitalizzazione» da parte della Confederazione. Se opportunamente concepito, questo metodo potrebbe rappresentare un «meccanismo analogo» alla garanzia dello Stato ai sensi della presente disposizione. Per il momento non è ancora stato deciso a livello politico se i fondi «gone concern» di Post Finance verrebbero eventualmente messi a disposizione mediante una simile garanzia di capitalizzazione della Confederazione. I lavori necessari per l’attuazione verrebbero affrontati dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
Ai sensi della lettera b è possibile adempiere in misura maggiore l’esigenza complessiva di cui all’articolo 132 capoverso 2 lettera b: tale esigenza è considerata interamente adempiuta se, in caso di crisi, i fondi vengono messi a disposizione della FINMA 1) in maniera irrevocabile, 2) in tempi brevi e 3) non gravati. Bisogna essere certi che la ricapitalizzazione sia possibile analogamente a quanto avviene nel caso di un «bail-in» disposto dalla FINMA. Quest’ultima decide nel singolo caso se tali condizioni sono soddisfatte.
In presenza di una garanzia dello Stato rilasciata da un Cantone, i fondi sono irrevocabili quando la ricapitalizzazione viene disgiunta (sia materialmente che temporalmente) dal processo di formazione della volontà politica. Nell’eventualità di una crisi, gli organi competenti devono poter mettere a disposizione, senza riserve, i fondi necessari. Per le prestazioni di terzi, l’irrevocabilità è data quando sussiste una promessa di pagamento giuridicamente valida e irrevocabile per un importo pari ai fondi «gone concern» necessari. La capacità del garante di adempiere i suoi impegni deve essere inconfutabile. Nel caso delle banche cantonali, la cassa statale del Cantone deve pertanto disporre di fondi liquidi corrispondenti.
L’espressione in tempi brevi significa che i fondi devono essere messi a disposizione al massimo entro 48 ore (nel fine settimana) dalla richiesta di capitale «gone concern» da parte della FINMA.