Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/14: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (capitale «gone concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti) · 16 pagine
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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri
(capitale «gone-concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti)
un’interposta società di partecipazione in Svizzera non è considerata una partecipazione svizzera.
Tuttavia, la lettera j non viene stralciata completamente. Nell’ordinanza riveduta quello che costituiva sinora la norma, ossia la deduzione di partecipazioni dai fondi propri di base di qualità primaria, deve costituire l’eccezione che dovrebbe essere prescritta dalla FINMA. Un possibile caso d’applicazione risulta da esigenze specifiche al singolo caso in vista dell’attuazione di un piano effettivo di risanamento e di liquidazione. Ciò potrebbe essere ascrivibile al fatto che in una determinata giurisdizione il sistema svizzero è giudicato insufficiente per le filiali locali oppure che i valori supplementari della partecipazione presso la società madre figurano formalmente come crediti.
Articolo 125
Sinora questa norma speciale disciplinava - in presenza di particolari requisiti per le banche di rilevanza sistemica, ma in passato applicata unicamente alle due grandi banche - con quali modalità la FINMA dovesse procedere per conciliare l’esigenza del contestuale adempimento delle esigenze particolari a livello di singolo istituto e di gruppo finanziario. In virtù di questa disposizione, la FINMA era tenuta a concedere agevolazioni se le esigenze a livello di gruppo risultavano adempiute oltremisura a seguito delle esigenze a livello di singolo istituto. L’avvenuto cambiamento nel trattamento delle partecipazioni (dal sistema della deduzione a una pura ponderazione in funzione del rischio, cfr. art. 32) ha comportato la verifica della necessità di mantenere l’articolo 125 OFoP. Dal momento che la tematica suesposta dell’adempimento oltremisura delle esigenze a livello di gruppo può essere attenuata dal cambiamento di sistema, l’articolo 125 OFoP non è più necessario, pertanto può essere stralciato. Questo giudizio è condiviso anche dalle due grandi banche, che sono state interpellate nella valutazione della necessità di mantenere l’articolo 125 OFoP.
2.3 Rilevamento delle banche madri
Articolo 124
Il principio sancito da questo importante articolo del titolo quinto OFoP (disposizioni per le banche di rilevanza sistemica) disciplina in particolare le unità del gruppo finanziario che rientrano in questo titolo e come variano le esigenze quantitative in riferimento alle diverse unità di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica. Inoltre, con la nozione di «fondi supplementari in grado di assorbire le perdite» scelta nell’ultima revisione dell’OFoP (art. 132), è emersa la questione se si tratti di fondi propri nell’accezione più ampia, anche se in senso stretto si intendono soltanto gli strumenti regolatori del capitale secondo l’articolo 18 (fondi propri di base di qualità primaria, fondi propri di base supplementari e fondi propri complementari).
Nel capoverso 1 viene corretta un’imprecisione. Si chiarisce infatti che le banche di rilevanza sistemica devono adempiere (indiscutibilmente) anche le esigenze previste dal titolo secondo dell’ordinanza (Fondi propri computabili), e non soltanto quelle contenute nei titoli terzo e quarto come menzionato finora.
Nella frase introduttiva, il capoverso 2, adattato dal punto di vista terminologico al capoverso 1, precisa che la regola delle esigenze particolari comprende le disposizioni sui fondi propri necessari alla continuazione dell’attività ordinaria e quelle concernenti i fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.
Nello stesso capoverso è ora specificato quali unità di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica debbano fondamentalmente soddisfare le esigenze. Le prescrizioni dell’OFoP sono applicabili direttamente solo alle unità con sede in Svizzera. Anche in conseguenza delle ristrutturazioni delle due grandi banche avvenute negli scorsi anni (da menzionare segnatamente lo scorporo dell’attività svizzera in singole unità giuridiche), appare opportuno fare