Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/14: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (capitale «gone concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti) · 16 pagine
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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri
(capitale «gone-concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti)
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Conformemente al mandato di cui all’articolo 52 della legge sulle banche (LBCR1), il 28 giugno 2017 il Consiglio federale ha pubblicato il suo secondo rapporto di valutazione concernente le banche di rilevanza sistemica2. In tale rapporto giunge alla conclusione che il modello normativo attuale non richiede un adeguamento di fondo, ma ritiene che sia necessario intervenire nell’ambito delle esigenze di capitale «gone concern». Anche le banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale (Zürcher Kantonalbank, Raiffeisen e PostFinance) dovranno essere chiamate ad adempiere queste esigenze. Il 28 giugno 2017 il Consiglio federale ha quindi incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare un progetto da porre in consultazione concernente i necessari adeguamenti legislativi.
1.2 La nuova regolamentazione
Nel rapporto di valutazione del Consiglio federale sono stati stabiliti i seguenti parametri per la componente di capitale «gone concern» delle banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale (D-SIB, «domestic systemically important banks», ossia SIB orientate al mercato nazionale):
le esigenze di capitale «gone concern» ponderate in funzione del rischio devono riflettere
le esigenze di capitale «going concern» solo nella misura del 40 per cento rispetto a quelle delle banche di rilevanza sistemica attive su scala internazionale. Per contro, non si applicano le disposizioni concernenti la concessione di sconti perché la banca migliori le sue possibilità (globali) di risanamento e liquidazione;
la regola del 40 per cento delle esigenze «gone concern» deve essere applicata anche al
«leverage ratio»;
nell’ottica di un’attuazione flessibile commisurata alle D-SIB, le esigenze di capitale «gone
concern» devono poter essere adempiute tramite capitale «Tier 1» (fondi propri di base di qualità primaria e fondi propri di base supplementari);
le esigenze possono essere adempiute fino al 50 per cento anche con un’esplicita garan-
zia dello Stato rilasciata da un Cantone o un meccanismo analogo, oppure fino al 100 per cento se sono soddisfatte ulteriori condizioni (si veda il n. 2.1).
La necessaria revisione dell’ordinanza sui fondi propri (OFoP3) offre l’occasione di inserire una modifica suggerita dalla FINMA riguardo al trattamento delle partecipazioni detenute in filiali soggette all’obbligo di consolidamento e attive nel settore finanziario. In concreto viene proposto di abolire la vigente deduzione del valore di questa partecipazione nel calcolo dei fondi propri della società che detiene la partecipazione applicato al singolo istituto. La deduzione deve essere sostituita da una ponderazione in funzione del rischio. Nelle decisioni riguardanti le esigenze particolari poste alle banche di rilevanza sistemica (art. 9 LBCR), la FINMA ha già disposto il cambiamento di regime normativo nei confronti di Credit Suisse e UBS e lo ha posto in vigore dal 1° luglio 2017. Il passaggio dalla deduzione per partecipazioni alla ponderazione in funzione del rischio deve essere ora disciplinato nell’OFoP per tutte le banche. A livello di singolo istituto, il cambiamento del regime normativo implicherà un mi-
1Legge federale sulle banche e le casse di risparmio, RS 952.0
2FF 2017 4177
3Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari,