Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/14: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (capitale «gone concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti) · 16 pagine
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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri
(capitale «gone-concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti)
Gli Stati Uniti applicano in linea di massima i requisiti patrimoniali a livello consolidato o subconsolidato. I requisiti consolidati si applicano a livello di «Bank Holding Company» (BHC) o «Savings and Loan Company» (SHC). La regolamentazione statunitense non prevede esigenze prudenziali a livello di singolo istituto, quindi fondamentalmente neppure una deduzione per partecipazioni. Negli Stati Uniti, tuttavia, il sistema di vigilanza è molto eterogeneo a causa dell’ordinamento federale del Paese. Non può essere dunque del tutto escluso che, in funzione della fonte che disciplina la forma giuridica del gruppo («federal law» o «state law») in determinati casi sia prescritta una deduzione per partecipazioni.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Capitale «gone concern»
Articolo 132
I parametri fissati dal Consiglio federale riguardanti la componente «gone concern» per le banche di rilevanza sistemica orientate al mercato nazionale comportano la necessità di modificare l’articolo 132 OFoP. Il nuovo titolo «Principio» e la modifica al capoverso 1 indicano che l’articolo concerne tutte le banche di rilevanza sistemica (quindi d’ora in poi anche le banche non attive a livello internazionale).
Nel capoverso 2 sono poi sancite le diverse esigenze risultanti per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale (lett. a) e per quelle non attive a livello internazionale (lett. b).
La lettera a conferma un’esigenza pari al 100 per cento dell’esigenza complessiva nel ca-
so di banche attive a livello internazionale, fatto salvo uno sconto secondo l’articolo 133 OFoP.
La lettera b stabilisce le esigenze «gone concern» per le banche non attive a livello inter-
nazionale. In linea di principio esse sono pari al 40 per cento dell’esigenza complessiva secondo l’articolo 129 OFoP.
Il capoverso 3 ribadisce che i fondi supplementari in grado di assorbire le perdite devono essere detenuti in linea di principio sotto forma di «bail-in bond». Sono fatte salve le disposizioni successive del presente articolo.
Il capoverso 4 mantiene il trattamento privilegiato applicato sinora al capitale convertibile con trigger basso (strumenti per adempiere la componente progressiva ai sensi della vecchia normativa) e lo estende ai fondi propri di base e al capitale convertibile che soddisfa le condizioni relative ai fondi propri di base supplementari. Il capitale convertibile può comprendere anche prestiti specifici con rinuncia al credito («write-off bond»), che si prestano in particolare per le banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale il cui assetto proprietario non deve subire modifiche dopo un eventuale «bail-in». Conformemente al rapporto di computo di 2 a 3 stabilito dal Consiglio federale, gli strumenti di capitale «Tier 1» sono computati con il fattore 1,5 ai fini dell’adempimento delle esigenze.
Il capoverso 5 stabilisce poi che, per le banche attive a livello internazionale, vista la possibilità di concedere parallelamente uno sconto, la riduzione non può superare nel complesso il 2 per cento per il «leverage ratio» e il 5,8 per cento per l’esigenza basata sulla quota di RWA. La riduzione non deve inoltre implicare il mancato raggiungimento degli standard internazionali. Al momento l’espressione «standard internazionali» si riferisce essenzialmente alle esigenze relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite stabilite dal FSB e applicabili alle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale.