Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/14: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (capitale «gone concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti) · 16 pagine

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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri

(capitale «gone-concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti)

Articolo 126a capoverso 3

Secondo il vigente capoverso 2 è già specificato che in sostituzione degli strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure di insolvenza può essere previsto anche un prestito a copertura di tale perdita, pertanto il capoverso 3 precisa che, nella concreta fattispecie, l’obbligo di informare la FINMA in caso di rimborso di prestiti vige analogamente a quanto avviene per il rimborso di strumenti di debito.

Disposizioni transitorie

Articolo 148i

Se la FINMA ha emanato una regolamentazione transitoria concernente il trattamento delle partecipazioni applicabile a una singola banca, tale regolamentazione individuale continuerà ad applicarsi fino al termine del suo periodo di validità. Questa disposizione precisa essenzialmente il rapporto tra le disposizioni transitorie emanate dalla FINMA mediante decisione nei confronti di Credit Suisse e UBS e le nuove norme applicabili dall’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza.

Articolo 148j

Il termine transitorio previsto per l’adempimento delle esigenze «gone concern» applicabile alle banche di rilevanza sistemica orientate al mercato nazionale consente a queste banche di aumentare progressivamente il proprio capitale. Da un punto di vista quantitativo, tenuto conto del previsto aumento di capitale e dell’incremento dall’1,5 al 2,25 per cento per la quota di RWA, le esigenze «going concern» attualmente in vigore conformemente alle singole decisioni della FINMA emanate nei confronti di Post Finance, ZKB e Raiffeisen saranno effettivamente superate soltanto nel 2021. Non si presuppone tuttavia che le banche interessate procedano a una riduzione a breve termine dei loro fondi disponibili, misura teoricamente possibile a partire dall’entrata in vigore dell’ordinanza riveduta.

Se le esigenze «gone concern» vengono adempiute tramite una garanzia dello Stato o un meccanismo analogo, teoricamente anche questa variante potrebbe consentire di aumentare costantemente il capitale nel corso del tempo. Non si può però partire dal presupposto che tale opzione sarà presa in considerazione nella prassi.

Ordinanza sulle banche (art. 4)

Le disposizioni riguardanti le banche di rilevanza sistemica le incentivano a esternalizzare durevolmente determinati servizi ai fini del decentramento operativo (art. 66 lett. c n. 2 OBCR). Se i servizi sono esternalizzati a unità giuridiche del gruppo, queste sono considerate società del gruppo importanti. Per essere effettivamente in grado di fornire i loro servizi in caso di risanamento o liquidazione, tali società devono essere dotate in misura sufficiente di capitale di esercizio e liquidità. Le esigenze in materia sono stabilite dalla FINMA caso per caso. Per includere le società del gruppo importanti nella cerchia di consolidamento ai sensi della normativa (art. 23–24 OBCR), secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c (introdotta ora) le società del gruppo di cui all’articolo 3a, ovvero quelle che all’interno di uno stesso gruppo finanziario o di uno stesso conglomerato finanziario esercitano funzioni importanti per le attività soggette ad autorizzazione, sono considerate attiva nel settore finanziario.