Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/14: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (capitale «gone concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti) · 16 pagine

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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri

(capitale «gone-concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti)

essere concesse agli istituti finanziari determinate agevolazioni per le esigenze in materia di fondi propri. In proposito occorre osservare che il «leverage ratio» è stato volutamente concepito come esigenza in materia di fondi propri non basata sul rischio. Tuttavia, ad esempio nel Regno Unito, è prevista la possibilità che un istituto finanziario richieda una corrispondente deroga nel calcolo del «leverage ratio». Questa regola è stata creata per fare fronte a eventuali incentivi controproducenti in riferimento alla tenuta di averi presso una banca centrale e, quindi, alle relative ripercussioni negative sull’attuazione della politica monetaria. L’obiettivo non era, comunque, creare agevolazioni per gli istituti finanziari. Per questo motivo, in caso di deroga le esigenze minime in materia di fondi propri per l’istituto in questione sono state aumentate dal 3 al 3,25 per cento nel caso del «leverage ratio». La presente proposta di escludere gli averi detenuti presso una banca centrale dal calcolo dell’esposizione totale non intende eliminare falsi incentivi nell’ambito della politica monetaria, bensì mira ad attenuare l’esigenza stessa che le banche devono soddisfare. Inoltre in questo modo sarebbe possibile mitigare il principio del «leverage ratio», consapevolmente strutturato indipendentemente dai rischi. Per i motivi suesposti, nel presente progetto si rinuncia ad adottare una deroga in proposito.

1.3.2 Deduzione per partecipazioni e rilevamento delle banche madri

Gli standard del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) non definiscono nella sostanza il livello cui si debbano applicare i requisiti prudenziali all’interno dei gruppi finanziari. Gli ordinamenti giuridici nazionali hanno la facoltà di decidere quale metodo impiegare per garantire una distribuzione opportuna del capitale all’interno di un gruppo finanziario. Di conseguenza, si incontrano diversi approcci secondo le varie giurisdizioni.

Le banche della zona euro, in particolare quelle di rilevanza sistemica globale, sono assoggettate al Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM) e sono sorvegliate dalla BCE. Nella sua attività di vigilanza la BCE applica i limiti stabiliti nella direttiva sui requisiti patrimoniali e nel corrispondente regolamento (CRD IV/CRR)6. In linea di principio, con queste prescrizioni le esigenze prudenziali devono essere adempiute sia su base consolidata sia a livello di singolo istituto. Il regime istituito dalla normativa CRD4/CRR prevede numerose opzioni. La BCE è vincolata alle opzioni scelte nei diversi Stati membri. In Francia, ad esempio, i requisiti prudenziali devono essere adempiuti solo su base consolidata.

In riferimento alla deduzione per partecipazioni, l’articolo 49 (2) del CRR prevede che per il calcolo dei requisiti patrimoniali a livello di singolo istituto e su base parzialmente consolidata non deve essere attuata alcuna deduzione per le posizioni in strumenti dei fondi propri investiti in imprese del settore finanziario che sono comprese nella cerchia di consolidamento (della società capogruppo). Sono fatte salve le deduzioni disposte dalle autorità per scopi specifici, in particolare ai fini della separazione strutturale delle attività bancarie e del piano di liquidazione. Le posizioni non portate in deduzione sono considerate esposizioni e sono ponderate in funzione del rischio. La ponderazione del rischio delle partecipazioni soggette all’obbligo di consolidamento nel settore finanziario è dunque uno standard nell’UE.

Nel Regno Unito viene applicata l’ottica del singolo istituto in abbinamento alla deduzione di partecipazioni. Il relativo rigore di questo sistema è tuttavia attenuato da numerose agevolazioni.

6 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE; Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.