Progetto
Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 14 pagine
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Art. 23 Conto giocatore
1L’organizzatore non tiene conti giocatori anonimi o conti di titolari fittizi.
2Non mette più di un conto giocatore a disposizione del cliente. Tutti i depositi del cliente vanno accreditati su tale conto e tutte le altre transazioni con il cliente vi vanno effettuate nell’ambito dei giochi di grande estensione proposti in linea.
3All’organizzatore è vietato accreditare depositi in contanti sul conto giocatore o disporre dei versamenti in contanti da tale conto.
4In caso di versamenti dal conto giocatore al cliente o di liquidazione di un conto giocatore, l’organizzatore versa gli averi del cliente sul conto, che il cliente gli ha comunicato come relazione per il traffico dei pagamenti.
Art. 24 Versamento da parte dei distributori
Nell’ambito dell’offerta di gioco l’organizzatore garantisce che i suoi distributori non versino ai suoi clienti importi superiori a 2000 franchi per ogni attestazione di vincita o giustificativo simile.
Sezione 4: Obbligo di allestire e conservare documenti
(art. 7 LRD)
Art. 25
1L’organizzatore conserva in particolare i seguenti documenti:
a. una copia dei documenti che sono serviti per l’identificazione del cliente;
b. nei casi di cui all’articolo 11 capoverso 2, la dichiarazione scritta del cliente relativa all’identità dell’avente economicamente diritto;
c. una nota scritta relativa ai risultati dell’applicazione dei criteri secondo l’articolo 14;
d. una nota scritta o i documenti relativi ai risultati dei chiarimenti secondo l’articolo 13 e 20;
e. i documenti relativi alle transazioni che soggiacciono a un obbligo di documentazione secondo l’articolo 22 capoverso 2;
f. una copia delle comunicazioni secondo l’articolo 9 capoverso 1 LRD e l’articolo 305tercapoverso 2 del Codice penale (CP)4;
2I documenti devono consentire di ricostruire ogni singola transazione che va documentata secondo l’articolo 22 capoverso 2.
3I documenti e i giustificativi devono essere conservati in Svizzera, in un luogo sicuro e accessibile in ogni momento.