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Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 14 pagine

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Sezione 6: Provvedimenti organizzativi

(art. 8 LRD)

Art. 26 Direttive interne

1L’organizzatore emana direttive interne relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e le comunica alle persone interessate in forma adeguata. Tali direttive sono approvate dal consiglio di amministrazione o dalla direzione generale e rese note all’Autorità intercantonale.

2Nelle direttive interne sono disciplinati in particolare:

a. i criteri applicati per la determinazione delle relazioni d’affari che comportano un rischio elevato secondo l’articolo 14;

b. i criteri applicati per la determinazione delle transazioni che comportano un rischio elevato secondo l’articolo 16;

c. i principi per la sorveglianza delle transazioni secondo l’articolo 22;

d. i casi nei quali il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro secondo l’articolo 27 è consultato e la direzione generale deve essere informata;

e. i principi della formazione dei collaboratori;

f. la politica dell’impresa nei confronti delle persone politicamente esposte;

g. le competenze per la comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;

h. le modalità con le quali l’organizzatore determina, limita e controlla i rischi elevati;

i. gli importi massimi secondo gli articoli 14 capoverso 2 lettere e ed f, e 16 capoverso 2 lettera a e b, a meno che non siano fissati nella presente ordinanza;

j. i termini di cui all’articolo 19 lettera c;

k. la ripartizione in seno all’impresa dei restanti compiti e competenze tra il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e le altre unità organizzative incaricate dell’applicazione degli obblighi di diligenza.

3Un organizzatore, che impiega al massimo dieci persone, non è tenuto a emanare le direttive interne.

4L’autorità di vigilanza può esigere da un organizzatore secondo il capoverso 3 che emani direttive interne se questo è necessario per garantire un’organizzazione interna adeguata.

Art. 27 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

1L’organizzatore designa una o più persone qualificate che fungono da servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro.

2Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro ha i seguenti compiti: