Progetto
Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 14 pagine
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all’inizio della relazione d’affari vengono immessi valori patrimoniali per un controvalore superiore a 30 000 franchi in una volta.
Art. 17 Rischio elevato in caso di giochi di grande estensione non proposti
in linea
In caso di giochi di grande estensione non proposti in linea, il rischio è elevato (art. 14 cpv. 2 lett. f e 16 cpv. 2 lett. b) se nell’ambito di una relazione d’affari o di una o più transazioni il versamento di vincite e di altri crediti di gioco raggiunge o supera i 100 000 franchi per anno civile.
Art. 18 Rischio elevato in caso di giochi di grande estensione proposti in
linea
1In caso di giochi di grande estensione proposti in linea, il rischio è elevato (art. 14 cpv. 2 lett. f e 16 cpv. 2 lett. b) se nell’ambito di una relazione d’affari o di una o più transazioni il versamento di vincite e di altri crediti di gioco raggiunge o supera i valori soglia seguenti per anno civile:
a. 100 000 franchi per accrediti di vincite sul conto giocatore;
b. 100 000 franchi per versamenti a un cliente;
c. 50 000 franchi per l’addebito del conto giocatore per poste su qualsiasi tipo di gioco;
d. 30 000 franchi per depositi del cliente sul conto giocatore.
2L’organizzatore chiarisce se vi sia una caratteristica di rischio ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 e 4 LRD al più tardi quando è tenuto a verificare in modo completo l’identità del cliente secondo l’articolo 6.
Art. 19 Rischio ridotto in caso di giochi di grande estensione non proposti in
linea
In caso di giochi di grande estensione non proposti in linea, una relazione d’affari comporta un rischio ridotto (art. 15 cpv. 1 lett. d) se:
a. la quota di restituzione teorica è calcolabile in anticipo ed è inferiore al 70 per cento;
b. il diritto del cliente al rimborso delle sue poste giocate poggia sul fatto che il gioco previsto non ha potuto svolgersi a ragione di circostanze esterne, come ad esempio l’annullamento di una manifestazione sportiva);
c. l’attestazione di vincita o un giustificativo simile attestante il diritto del cliente al versamento della vincita prevede un termine adeguato.
Art. 20 Contenuto dei chiarimenti
1L’organizzatore deve in particolare chiarire:
a. se il cliente è l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali immessi, vinti o rimborsati;