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Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 14 pagine

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b. qual è l’origine dei valori patrimoniali immessi;

c. l’origine del patrimonio del cliente e dell’avente economicamente diritto dell’impresa o dei valori patrimoniali;

d. qual è l’attività professionale o commerciale esercitata dal cliente e dall’avente economicamente diritto dell’impresa o dei valori patrimoniali;

e. se il cliente o l’avente economicamente diritto è una persona politicamente esposta.

2In assenza di indizi che consentono di supporre che il cliente ha giocato complessivamente poste superiori a 10 000 franchi per anno civile, è sufficiente procedere ai chiarimenti di cui al capoverso 1 lettera a.

Art. 21 Portata dei chiarimenti

1I chiarimenti comprendono segnatamente:

a. la raccolta di informazioni scritte o orali presso il cliente o l’avente economicamente diritto;

b. la consultazione delle fonti e delle banche dati pubbliche accessibili a tutti;

c. se del caso, ragguagli da persone degne di fiducia.

2I chiarimenti tutelano la sfera privata delle persone interessate.

3L’organizzatore esamina la plausibilità dei chiarimenti ottenuti, li documenta e verifica se sono adempiute le condizioni per una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LRD.

Art. 22 Sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni

1L’organizzatore provvede a una sorveglianza efficace delle relazioni d’affari e delle transazioni, assicurando che siano individuati i rischi elevati.

2L’organizzatore provvede a una sorveglianza efficace delle transazioni e assicura che siano individuati i rischi elevati documentando dopo l’identificazione avvenuta per ogni cliente le transazioni seguenti:

a. il versamento delle vincite e altri averi superiori a 15 000 franchi;

b. l’emissione e l’incasso di assegni nominativi superiori a 15 000 franchi

c. tutte le transazioni nell’ambito di una relazione d’affari duratura.

3L’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione può chiedere a un organizzatore l’introduzione di un sistema informatico di sorveglianza delle transazioni, se questo è necessario ai fini di una sorveglianza efficace.