Progetto
Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 14 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
2Se il cliente proviene da un Paese nel quale la data di nascita o l’indirizzo del domicilio non sono utilizzati, l’obbligo di registrare queste informazioni decade. Questa eccezione deve essere motivata in una nota allegata agli atti.
Art. 8 Forma e trattamento dei documenti
1L’organizzatore deve verificare l’identità delle persone fisiche o dei titolari di imprese individuali consultando i documenti d’identificazione in originale o in copia autenticata.
2Fa una copia dell’originale presentatogli sulla quale annota di aver preso visione dell’originale, appone la firma e la data sulla copia e la registra in forma elettronica o cartacea.
3Nel caso di una copia autenticata, la versa ai suoi atti o procede secondo il capoverso 2.
4Invece di procedere secondo il capoverso 1–3, l’organizzatore può:
a. consultare e registrare in forma elettronica un certificato d’identità digitale riconosciuto in Internet (per esempio SuisseID); o
b. procedere a un’identificazione video o in linea conformemente alle pertinenti prescrizioni della FINMA; o
c. consultare e registrare in forma elettronica un estratto elettronico di una banca dati gestita da privati attendibile o di un registro pubblico gestito dalle autorità competenti; o
d. consultare e registrare un copia di un documento probante trasmessogli dal cliente in forma cartacea o elettronica, se il cliente attesta di disporre di un conto bancario, postale o di una società svizzera di carte di credito o di un altro conto svizzero intestato a suo nome.
Art. 9 Attestazione di autenticità
1L’attestazione di autenticità della copia del documento d’identificazione è rilasciata da:
a. un notaio o un ente pubblico normalmente preposto al rilascio di tali attestazioni;
b. un intermediario finanziario secondo l’articolo 2 capoverso o 3 LRD con domicilio o sede in Svizzera;
c. un avvocato abilitato a esercitare la professione in Svizzera;
d. un intermediario finanziario che esercita un’attività secondo l’articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD e il cui domicilio o la cui sede è all’estero, sempre che sia sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
2È considerata attestazione di autenticità valida anche la copia del documento d’identità presente nella banca dati di un prestatore di servizi di certificazione rico-