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Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 14 pagine
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d. dopo il blocco disposto dall’autorità di perseguimento penale in base a una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 LRD o dell’articolo 305tercapoverso 2 CP viene informato della sua revoca, con riserva di altre comunicazioni delle autorità di perseguimento penale.
2L’organizzatore, che non vuole proseguire la relazione d’affari può consentire il prelievo di importanti valori patrimoniali da parte del cliente soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguire la traccia della transazione (paper trail).
Art. 30 Relazioni d’affari dubbiose e diritto di comunicazione
1Se l’organizzatore non ha sospetti fondati ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD oppure alcun motivo ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD, ma le sue constatazioni gli consentono di concludere che determinati valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato oppure vengono destinati al finanziamento del terrorismo, in virtù del diritto di comunicazione secondo l’articolo 305tercapoverso 2 CP6 l’organizzatore può comunicare le sue constatazioni all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.
2Se non esercita il suo diritto di comunicazione nel caso di relazioni d’affari dubbiose con importanti valori patrimoniali, l’organizzatore ne documenta i motivi.
3Se decide di mantenere una relazione d’affari dubbiosa, esso deve sorvegliarla in modo particolare ed esaminarla sotto il profilo degli indizi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
Art. 31 Interruzione della relazione d’affari
1Se pone termine a una relazione d’affari dubbiosa senza effettuare una comunicazione per mancanza di un sospetto fondato di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, l’organizzatore può consentire il prelievo di importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire se del caso alle autorità di perseguimento penale di seguire la traccia della transazione (paper trail).
2L’organizzatore non può interrompere una relazione d’affari dubbiosa né consentire il prelievo di importanti valori patrimoniali se sussistono indizi concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un’autorità.
3Se le condizioni per la comunicazione secondo l’articolo 9 LRD all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro sono adempiute o l’organizzatore si avvale del diritto di comunicazione secondo l’articolo 305tercapoverso 2 CP, la relazione d’affari non può essere interrotta.
Art. 32 Esecuzione di ordini dei clienti
L’organizzatore esegue gli ordini dei clienti che riguardano importanti valori patrimoniali ai sensi dell’articolo 9a LRD soltanto in una forma tale da consentire di seguire la traccia della transazione (paper trail).