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Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 14 pagine

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c. l’assenza di un contatto personale con il cliente e con l’avente economicamente diritto al momento dell’avvio di una relazione d’affari duratura. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie concernenti i giochi proposti in linea;

d. il tipo di prodotti richiesti;

e. l’ammontare dei valori patrimoniali immessi dal cliente nell’ambito dei giochi proposti in linea;

f. l’ammontare dei valori patrimoniali vinti o rimborsati;

g. il Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti.

Art. 15 Classificazione delle relazioni d’affari fondata sul rischio

1L’organizzatore suddivide le sue relazioni d’affari in una delle quattro categorie seguenti:

a. relazioni d’affari che rispondono a due o più criteri di rischio di cui all’articolo 14 («rischio molto elevato»);

b. relazioni d’affari che rispondono a uno dei criteri di rischio di cui all’articolo 14 («rischio elevato»);

c. relazioni d’affari che non rispondono ad alcun criterio di rischio di cui all’articolo 14 o per le quali nessuno di questi criteri è individuabile dopo aver effettuato i chiarimenti complementari («rischio normale»);

d. relazioni d’affari ai sensi della lettera c, che presentano caratteristiche volte ad attenuare i rischi («rischio ridotto»);

2L’organizzatore verifica ogni anno la classificazione delle relazioni d’affari di cui al capoverso 1.

Art. 16 Transazioni che comportano un rischio elevato

1L’organizzatore stabilisce i criteri per individuare le transazioni che comportano un rischio elevato.

2A seconda dei prodotti dell’organizzatore forniti al cliente entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:

a. l’ammontare dei valori patrimoniali immessi dal cliente nell’ambito dei giochi proposti in linea;

b. l’ammontare dei valori patrimoniali vinti o rimborsati;

c. le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito della stessa relazione d’affari;

d. le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito di relazioni d’affari simili.

3Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio elevato le transazioni di un cliente soggetto all’obbligo di identificazione mediante le quali