Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/30: Revisione dell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) · 16 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa alla revisione dell’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)

Riferimento/n. dell’incarto: COO.2180.109.7.299283 / 237.1/2019/00007

4.7.2 Cpv. 2

Alcuni partecipanti approvano l’introduzione di una tassa indipendente dal valore litigioso101. Uno considera per contro troppo basso il limite superiore del quadro tariffario, dato che queste tipologie di decisioni possono generare un onere molto differente102.

Un partecipante esprime riserve sulla competenza della Confederazione in materia e chiede l’esame della base legale103. Diversi partecipanti ritengono che la dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione di Lugano (CLug) non costituisca una procedura di diritto esecutivo, per cui le relative tasse non possono essere disciplinate nella OTLEF, e criticano la tassa proposta con riferimento all’articolo 52 CLug104. Viene inoltre chiesto di chiarire che la tassa di 300-1000 franchi per la dichiarazione di esecutività si aggiunge alla tassa secondo l’articolo 48 capoverso 1 OTLEF105.

Un partecipante osserva che nel suo Cantone le tasse finora riscosse per questa procedura sono inferiori, per cui l’obiettivo fondamentale dell’avamprogetto non vi sarebbe conseguito106.

Numerosi partecipanti indicano che il tenore della disposizione (nella versione francese) prescrive scorrettamente una tassa fissa di 1000 franchi107.

4.7.3 Cpv. 3

Due partecipanti approvano la disposizione108. Numerosi chiedono l’eliminazione di questo capoverso, sostanzialmente argomentando che gli articoli 114-116 CPC sono applicabili soltanto alla procedura di decisione e non a quella esecutiva, che gli articoli 117 e segg. CPC sono applicabili direttamente e che conformemente all’OTLEF le tasse per le procedure di diritto del lavoro fino a un valore litigioso di 30 000 franchi ammontano comunque al massimo a 500 franchi.109 Due partecipanti considerano poco chiaro o ingiustificato che secondo l’avamprogetto le procedure esecutive siano esenti da tasse nei casi in cui il Cantone ha previsto un’esenzione più estesa di quella prevista dal diritto federale110.

Altri due partecipanti ritengono impreciso il tenore del capoverso nel senso che le disposizioni del CPC menzionate non sono «fatte salve» ma vanno applicate «per analogia»111.

4.8 Art. 63a

Tre partecipanti approvano espressamente la disposizione112.

5 Osservazioni sul principio della copertura dei costi

Nel quadro della consultazione è stato chiesto ai Cantoni se ritengono che le tasse fissate nell’OTLE soddisfano il principio della copertura dei costi. Questa domanda trae spunto dalla mozione 17.4092 del 13 dicembre 2017 (Nantermod, «Ridurre gli emolumenti in materia di

101 LU pag. 2; SZ pag. 2; VD pag. 7.

102 BL pag. 3.

103 GE allegato pag. 3.

104 SH pag. 2 seg.; TI pag. 3; VS pag. 3.

105 SG allegato 1 pag. 5 seg.; TI pag. 3.

106 GE allegato pag. 3.

107 VS pag. 3; VD pag. 7.

108 SZ pag. 2; PS pag. 2.

109 BL pag. 3; BE pag. 3; FR pag. 1; LU pag. 2; NE pag. 2; OW pag. 2; SG allegato 1 pag. 6; TI pag. 3; similmente anche VD pag. 7 seg.

110 GE allegato pag. 3; VS pag. 3.

111 VS pag. 3; VD pag. 8.

112 GE allegato pag. 3; JU pag. 3; TI pag. 3.