Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/30: Revisione dell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) · 16 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa alla revisione dell’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)

Riferimento/n. dell’incarto: COO.2180.109.7.299283 / 237.1/2019/00007

4.3.1 Cpv. 2bis

L’introduzione di questa tassa è sostenuta da numerosi partecipanti38. Alcuni sottolineano inoltre l’efficacia dimostrata dalla forma di notificazione del ritiro presso l’ufficio d’esecuzione39. Un partecipante osserva che questa tassa avrà un’esigua importanza nel suo Cantone40.

Un partecipante reputa espressamente non necessaria una base legale per questa tassa41. Alcuni singoli partecipanti ritengono invece che questa forma di notificazione debba essere disciplinata nella legge42.

Un partecipante considera scorretta la posizione di questa disposizione in quanto, introducendo una nuova tassa, dovrebbe figurare nel secondo o nel terzo capitolo dell’OTLEF43.

Riferendosi all’articolo 9 capoverso 1 OTLEF, che ritiene rispetti il principio della copertura dei costi, il medesimo partecipante si chiede se questa disposizione sia veramente necessaria44.

Osserva parimenti che la consegna di atti esecutivi a terzi ai sensi dell’articolo 64 LEF non concerne il verbale di pignoramento, che va notificato conformemente all’articolo 34 LEF45.

Un altro partecipante si chiede se, ai fini di una prassi uniforme, non sarebbe meglio utilizzare una formulazione cogente invece di una disposizione potestativa46.

Un partecipante critica poi il fatto che la tassa per la notificazione del precetto esecutivo sia composta da tre posizioni e auspica un importo forfetario più elevato47. La tassa di 8 franchi dovrebbe dunque essere riscossa soltanto per il secondo tentativo di notificazione48.

4.3.2 Cpv. 3

L’abrogazione della lettera d è stata approvata da numerosi partecipanti in quanto chiarificazione e semplificazione49.

Alcuni partecipanti ritengono ovvio il contenuto della lettera f o appoggiano la nuova formulazione50. Diversi criticano però sia la sistematica della disposizione, dato che l’articolo 13 si riferisce soltanto alle spese, sia il tenore, anche se i pareri non sono concordi sulla questione se occorre riscuotere una tassa per il riesame di una comunicazione viziata51. Altri considerano troppo aperta la formulazione della disposizione, in particolare l’espressione «entro un termine utile»52. Un partecipante ravvisa poi una possibile contraddizione tra questa disposizione e l’articolo 34 LEF53.

38 AG pag. 2; LU pag. 2; NW pag. 2; SG allegato 1 pag. 3; TI pag. 2; ZH pag. 3; approva anche KdSZ pag. 6; CEFS pag. 6 seg.

39 AG pag. 2; BL pag. 2; LU pag. 2.

40 NE pag. 2.

41 CEFS pag. 6 seg.

42 BL pag. 2; critici anche ZH pag. 3 e VGBZ pag. 3 con riferimento a DTF 138 III 25 consid. 2.2.3.

43 VD pag. 5.

44 VD pag. 5.

45 VD pag. 5; UNIL pag. 2

46 CEFS pag. 7.

47 vgbd pag. 3.

48 vgbd pag. 3.

49 AG pag. 2; NW pag. 2; SG allegato 1 pag. 3; TI pag. 2; VD pag. 6; ZH pag. 4; VGBZ pag. 4; KdSZ pag. 7; CEFS pag. 7; vgbd pag. 3.

50 TI pag. 2; VGBZ pag. 4; vgbd pag. 3.

51 BS pag. 2; NW pag. 2; SG allegato 1 pag. 3; VD pag. 6; KdSZ pag. 7; CEFS pag. 7 seg.

52 NW pag. 3; SG allegato 1 pag. 3; KdSZ S: 7; CEFS pag. 7 seg.

53 KdSZ pag. 7.