Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine

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Le distinzioni fra veicoli determinanti ai fini dell’immatricolazione in Svizzera devono essere articolate in modo che tutte le classi di veicoli contemplate dall’MRA possano essere assegnate a un tipo di veicolo svizzero e immatricolate di conseguenza. La classificazione svizzera è tuttavia improntata su un modello parzialmente diverso da quello europeo. Per alcuni tipi di veicoli la normativa svizzera prevede infatti condizioni, agevolazioni o tasse che non trovano origine nella legislazione in materia di circolazione stradale o che sono disciplinate diversamente negli Stati membri dell’UE (ad es. età minima, imposte sui veicoli a motore, tassa sul traffico pesante, controlli periodici). Il termine svizzero «veicoli agricoli» è ad esempio legato a prescrizioni di utilizzo e privilegi che creano, in conformità con la legge federale sull’agricoltura67, condizioni quadro particolarmente favorevoli per il settore dei trasporti prettamente agricoli. Per i veicoli agricoli e forestali ai sensi della definizione UE deve tuttavia rimanere possibile anche l’utilizzo al di fuori dell’agricoltura, per esempio in ambito comunale.

Sempre nel quadro degli Accordi bilaterali I, la Svizzera si è impegnata, concludendo l’Accordo sui trasporti terrestri (ATT), a emanare norme equivalenti nei settori contemplati dall’accordo stesso (art. 52 cpv. 6 ATT). Le prescrizioni svizzere relative ai carichi autorizzati per asse hanno dovuto dunque essere armonizzate con la direttiva 96/53/EG68 (riportata nell’all. 1 sez. 3 ATT).

67 Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1).

68 Cfr. nota a piè di pagina al punto 2.1. in merito all’art. 67 cpv. 4.