Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine

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rapporto esplicativo Ordinanza per gli autisti (OLR 1) e altre ordinanze in attuazione del regolamento (UE) n. 165/201462 (introduzione del «tachigrafo intelligente»)].

2.5. Modifica dell’ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali

Sostituzione di espressioni

Cpv. 1: Introduzione dei termini «agricolo e forestale» in riferimento ai veicoli (cfr. anche commenti all’inizio del punto 2.1, «Sostituzione di espressioni»).

Cpv. 2: Nella versione italiana il termine «servizio d’esame» è sostituito, per uniformità con l’OETV, in tutta l’ordinanza con «organo di controllo».

Cpv. 3: Nella versione italiana il termine «odocronografo» è sostituito, per motivi di uniformità, in tutta l’ordinanza con «tachigrafo».

Cpv. 4: Nella versione italiana il termine «appendice» è sostituito in tutta l’ordinanza con «allegato» per adeguamento alla terminologia usuale.

Art. 2 lett. m e n

Nella versione italiana il termine «servizio» è sostituito con «organo» (forma abbreviata di «organo di controllo»).

Art. 18 cpv. 1

Il rimando all’allegato 2 OATV è adeguato alla nuova versione dell’allegato (non più suddiviso in numeri).

All. 1 n. 2.1

Luci orientabili dei veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale: è aggiornato il rimando all’OETV (art. 110 cpv. 3 lett. a n. 5 OETV).

All. 1 n. 2.3

Nell’elenco dei sistemi e delle parti di veicoli soggetti all’obbligo di approvazione del tipo per i quali possono essere riconosciute e rilasciate omologazioni internazionali sono indicati separatamente anche i tachigrafi e le loro componenti. L’elenco è integrato con il «tachigrafo intelligente» e i moduli esterni che ne fanno parte [cfr. anche rapporto esplicativo Ordinanza per gli autisti (OLR 1) e altre ordinanze in attuazione del regolamento (UE) n. 165/201463 (introduzione del «tachigrafo intelligente»)].

All. 2

L’elenco degli organi di controllo riconosciuti è aggiornato e l’allegato non presenta più una suddivisione in numeri.

62 Cfr. nota a piè di pagina al punto 1.2.1. in merito all’art. 100 lett. a e b cpv. 1, 1bis –1quater (nuovo) e 2.

63 Cfr. nota a piè di pagina al punto 1.2.1. in merito all’art. 100 lett. a e b cpv. 1, 1bis –1quater (nuovo) e 2.