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Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 50 pagine
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2I rimorchi della classe R sono rimorchi di trasporto ai sensi del regolamento (UE)
n. 167/2013. Sono progettati appositamente per essere utilizzati nel settore agricolo e forestale e vengono classificati come segue:
a. «classe R1» rimorchi con un peso garantito non superiore a 1,50 t;
b. «classe R2» rimorchi con un peso garantito di oltre 1,50 t fino a un massimo di 3,50 t;
c. «classe R3» rimorchi con un peso garantito di oltre 3,50 t fino a un massimo di 21,00 t;
d. «classe R4» rimorchi con un peso garantito di oltre 21,00 t.
3I rimorchi della classe S sono rimorchi di lavoro ai sensi del regolamento (UE)
n. 167/2013. Sono progettati appositamente per essere utilizzati nel settore agricolo e forestale e vengono classificati come segue:
a. «classe S1» rimorchi con un peso garantito di 3,50 t al massimo;
b. «classe S2» rimorchi con un peso garantito di oltre 3,50 t.
4Alla designazione della classe dei rimorchi secondo i capoversi 2 e 3 è aggiunto un indice in funzione della velocità massima per costruzione:
a) «a» per rimorchi con velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h;
b) «b» per rimorchi con velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h.
5Per i semirimorchi e i rimorchi a timone rigido, il peso garantito determinante per la classificazione è pari al carico trasmesso al suolo dagli assi del rimorchio, se quest’ultimo è collegato al veicolo trattore e caricato fino al peso massimo tecnicamente ammesso. Il carico d’appoggio ovvero della sella è preso in considerazione per il veicolo trattore.
Art. 22 cpv. 2 lett. a e c
2Sono equiparati a questi rimorchi:
a. i rimorchi di cui al capoverso 1, aventi una capacità di carico tale da poter temporaneamente contenere o distribuire il materiale raccolto o necessario durante il ciclo di lavorazione e il cui rapporto tra peso garantito e peso a vuoto è inferiore a 3,0;
c. i rimorchi di baracconisti e circhi contrassegnati come tali nella licenza di circolazione e utilizzati esclusivamente per il trasporto di materiale per dette categorie;