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Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 50 pagine

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b. siano presenti dichiarazioni di conformità giusta gli articoli 2 lettera f e 14 OATV4;

c. siano presenti rapporti di perizia redatti secondo le prescrizioni di cui all’allegato 2 da appositi organi di controllo elencati nell’allegato 2 OATV o riconosciuti dall’USTRA conformemente all’articolo 17 capoverso 2 OATV; oppure

d. i detentori godano di privilegi e immunità diplomatici o consolari.

5Il controllo di funzionamento si limita ai dispositivi più importanti, quali sterzo, freni e illuminazione, e ai dispositivi di agganciamento di veicoli trattori e rimorchi.

6La prova dell’equivalenza di cui al capoverso 4 lettera a deve essere prodotta dal richiedente.

7Per gli altri veicoli nuovi viene effettuato un esame tecnico completo. Si verifica in particolare l’adempimento alle prescrizioni sui gas di scarico e sui rumori e lo stato di corretto funzionamento per l’uso al quale sono destinati. Per i veicoli omologati solo parzialmente o modificati devono essere sottoposte a esame le parti non omologate o le modifiche.

Art. 31 Esame di altri veicoli

1Per la prova di conformità di veicoli non nuovi (art. 30 cpv. 2) alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento, viene effettuato un controllo di funzionamento nel caso in cui:

a. sia presente un rapporto di perizia compilato e firmato dal titolare dell’approvazione del tipo o della scheda tecnica;

b. i detentori godano di privilegi e immunità diplomatici o consolari.

2Il controllo di funzionamento si limita ai dispositivi più importanti, quali sterzo, freni e illuminazione, e ai dispositivi di agganciamento di veicoli trattori e rimorchi.

3Per gli altri veicoli non nuovi viene effettuato un esame tecnico completo. Si verifica in particolare l’adempimento alle prescrizioni sui gas di scarico e sui rumori e lo stato di corretto funzionamento per l’uso al quale sono destinati.

Art. 31a Sistemi e parti di veicoli divergenti dall’approvazione del tipo del

veicolo

1Per i sistemi e le parti di veicoli che divergono dall’approvazione del tipo viene effettuato un controllo di funzionamento in presenza di una delle condizioni di cui all’articolo 30 capoverso 4 lettere a–c.

2Per gli altri sistemi e parti di veicoli divergenti dall’approvazione del tipo viene effettuato un esame tecnico completo. Si verifica in particolare lo stato di corretto funzionamento per l’uso al quale sono destinati e l’assenza di grave pericolo per l’ambiente e la salute pubblica.

4 RS 741.511