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Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 50 pagine

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Titolo dopo l’art. 34a

Capitolo 2a: Disposizioni comuni a esami d’immatricolazione ed esami successivi

Art. 34b

1Gli esami d’immatricolazione e quelli successivi devono essere effettuati da esperti della circolazione. Fanno eccezione gli esami d’immatricolazione di cui all’articolo 30 capoverso 1 e i collaudi in officina (art. 32).

2Gli esami d’immatricolazione e quelli successivi sono riconosciuti reciprocamente dalle autorità d’immatricolazione. Sono altresì riconosciuti gli esami delegati effettuati da persone che provano di essere autorizzate dal Cantone di stanza a svolgere collaudi in officina (art. 32).

3Se non può effettuare determinate verifiche tecniche, l’autorità di immatricolazione può delegarle a un organo di controllo di cui all’allegato 2 OATV5.

4I documenti da presentare all’autorità d’immatricolazione devono essere redatti in lingua tedesca, francese, italiana o inglese. Possono essere riconosciuti documenti in altre lingue se accompagnati da una traduzione autenticata in una delle lingue summenzionate.

5Occorre utilizzare strumenti di controllo appropriati e usuali sul mercato. Questi devono essere tarati regolarmente; la competenza è del METAS. Se la taratura non è possibile, devono essere fabbricati e visualizzare i risultati secondo una norma in materia. In questo caso, la manutenzione va eseguita dall’organo di controllo o da terzi almeno una volta all’anno, conformemente alle indicazioni del costruttore.

6I rimorchi sono esaminati con veicoli trattori idonei.

Art. 35 cpv. 2 lett. c

2La manutenzione del sistema antinquinamento degli autoveicoli con motore ad accensione per compressione (art. 59a cpv. 1 ONC) comprende:

c. una misurazione delle emissioni di fumo in accelerazione libera con uno strumento di misurazione ammesso per i controlli ufficiali o una misurazione del numero di particelle secondo le esigenze dell’OIAt6 relative alla manutenzione del sistema antinquinamento delle macchine di cantiere.

Art. 42 cpv. 1

1L’innalzamento del peso garantito o delle garanzie riguardanti carico rimorchiato, peso del convoglio o forza portante degli assi necessita di una nuova garanzia del costruttore giusta l’articolo 41 capoverso 2.

5 RS 741.511

6 RS 814.318.142.1