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Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 50 pagine
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Art. 32 Collaudo in officina
1Per i veicoli provvisti di un’approvazione del tipo o di una scheda tecnica, l’autorità d’immatricolazione può delegare la compilazione del rapporto di perizia e il controllo di funzionamento a coloro che ne garantiscono un’esecuzione a regola d’arte.
2La delega non vige per i veicoli che divergono dalla versione omologata.
3L’autorità d’immatricolazione esegue controlli a campione. Se vengono riscontrate negligenze gravi o ripetute, revoca la delega.
Titolo dopo l’art. 32
Capitolo 2: Esami successivi
Art. 33 cpv. 1
1I veicoli immatricolati con targhe ed elencati nel capoverso 2 sono sottoposti periodicamente all’esame successivo ufficiale. L’autorità d’immatricolazione convoca i detentori all’esame successivo.
Art. 34 cpv. 2 lett. h, 5, 5bise 6
2Il detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli. I veicoli modificati devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore impiego. L’esame concerne segnatamente:
h. montaggio di un gancio di traino (cpv. 91 cpv. 1);
5Abrogato
5bisAbrogato
6Le autorità di immatricolazione possono delegare a persone autorizzate a effettuare collaudi in officina l’esame del montaggio dei ganci di traino, approvati per il tipo di veicolo, ad automobili e autofurgoni senza impianto di frenatura continuo. Questa delega può estendersi ai veicoli muniti di un’approvazione svizzera del tipo, di una scheda tecnica oppure di un certificato di conformità secondo la direttiva 2007/46/CE.
Art. 34a Delega degli esami successivi
L’autorità d’immatricolazione può affidare gli esami successivi ad aziende od organizzazioni che ne garantiscono l’esecuzione conformemente alle prescrizioni.