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Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 50 pagine

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Titolo prima dell’art. 29

Parte seconda: Esame d’immatricolazione, esame successivo, manutenzione del sistema antinquinamento

Capitolo 1: Esame d’immatricolazione

Art. 29 Principio

1Prima che i veicoli a motore e i rimorchi siano immatricolati, si deve controllare ufficialmente che rispondano alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento. Inoltre, devono essere rilevati i dati necessari per l’immatricolazione.

2Per i ciclomotori non è richiesto un esame d’immatricolazione di cui agli articoli 30–32. Per tali veicoli la procedura d’immatricolazione si fonda sugli articoli 90–96 OAC.

3Per i veicoli militari e i veicoli soggetti all’ordinanza del 4 novembre 20093 sul trasporto di viaggiatori non è necessario l’esame cantonale d’immatricolazione.

4Le modifiche apportate ai veicoli tra l’esame d’immatricolazione e l’immatricolazione vanno notificate all’autorità preposta e controllate ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2.

Art. 30 Esame di veicoli nuovi

1La prova di conformità di veicoli nuovi alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento è fornita mediante:

a. un rapporto di perizia compilato e firmato dal titolare dell’approvazione del tipo o della scheda tecnica; oppure

b. uno o più certificati di conformità UE validi che coprono l’intero veicolo.

2Si considerano nuovi i veicoli:

a. immatricolati per la prima volta;

b. immatricolati all’estero da non più di anno, se il chilometraggio non è superiore a 2000 km o se le ore di servizio non sono più di 70.

3Per la prova di cui al capoverso 1 lettera b, l’autorità d’immatricolazione può richiedere ulteriori documenti necessari all’identificazione del veicolo. Laddove tali documenti risultino insufficienti o siano constatate delle lacune, può invitare il detentore a sottoporre il veicolo a verifica.

4Per i veicoli nuovi sprovvisti dei documenti di cui al capoverso 1 viene effettuato un controllo di funzionamento nel caso in cui:

a. siano presenti approvazioni o marchi di conformità rilasciati da Stati esteri in base al diritto nazionale o internazionale di cui all’allegato 2 o almeno equivalenti alle prescrizioni svizzere;

3 RS 745.11