Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/57: Modifica dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL) · 15 pagine
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Modifica dell’ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali: rapporto sui risultati della consultazione
essere incentivati a ridurre al minimo gli anticipi delle spese accessorie, e ciò sarebbe una possibile fonte di controversie.
4.2.2 Partito liberale-radicale (PLR)
Il PLR respinge il progetto. Apprezza la volontà di incentivare il risanamento energetico degli edifici, ritenendo che quest’ultimo sia una condizione indispensabile per raggiungere gli obiettivi della Strategia energetica 2050. Riconosce che il CRE potrebbe contribuire a tale scopo, poiché in alcuni casi permetterebbe di evitare il dilemma «conduttore-locatore». A questo riguardo cita la mozione 13.4207 (che si prefiggeva di addebitare come spese accessorie i risparmi sull’energia generati dal risanamento energetico), depositata dal consigliere nazionale Schilliger il 12 dicembre 2013 e tolta di ruolo nel 2015 perché non discussa entro il termine di due anni. Tuttavia prendendo in considerazione soltanto il CRE il progetto avvantaggerebbe le aziende parastatali: estendendo il campo d’applicazione si favorirebbe invece un mercato più ampio, e si faciliterebbe il raggiungimento degli obiettivi della Strategia energetica 2050. Inoltre il progetto consentirebbe un margine d’interpretazione eccessivo: ad esempio all’articolo 6c capoverso 1, dove vengono menzionati i costi senza definirli chiaramente. Il rapporto esplicativo sarebbe impreciso e ciò non consentirebbe di prevedere con sufficiente esattezza le conseguenze del progetto.
4.2.3 Partito verde liberale (pvl)
Secondo il pvl il parco immobiliare presenterebbe un potenziale di risparmio energetico enorme; condivide perciò la volontà di promuovere i risanamenti energetici nel settore degli alloggi in affitto, migliorando le condizioni quadro relative al CRE. Tuttavia resterebbe da chiarire se il valore dell’energia risparmiata vada misurato e conteggiato annualmente. Inoltre bisognerebbe impedire che il CRE venga sfruttato per recuperare indebitamente, tramite le spese accessorie, i costi di altre misure di risanamento. La definizione del CRE di cui all’articolo 6c capoverso 3 OLAL dovrebbe essere più inclusiva e comprendere anche le misure per le quali il valore dell’energia risparmiata viene definito in anticipo e conteggiato a forfait. Inoltre propone di menzionare espressamente all’articolo 6c capoverso 4, con le altre possibili misure di efficienza energetica, anche gli impianti elettrici e le misure edilizie concernenti l’involucro degli edifici.
4.2.4 Unione democratica di centro (UDC)
L’UDC respinge il progetto. La proposta favorirebbe un determinato modello di offerente e perciò sarebbe sostanzialmente impraticabile; inoltre comporterebbe maggiori oneri, sia per i proprietari di fondi sia per i conduttori. Il fatto di consentire un totale recupero dei costi soltanto per i CRE avvantaggerebbe eccessivamente i prestatori di servizi rispetto ai proprietari di fondi, ai conduttori (utenti finali) e alle banche.
4.2.5 Partito socialista (PS)
Il PS appoggia l’idea di promuovere le misure di risanamento energetico che non comportano oneri aggiuntivi per i conduttori e riconosce l’utilità del CRE. Tuttavia ritiene necessaria una modifica di legge: il disciplinamento mediante ordinanza sarebbe insufficiente, non da ultimo a causa dei costi di investimento, ammortamento e mantenimento che un CRE comporterebbe. Il rimando al vigente articolo 6a OLAL contenuto nel rapporto esplicativo sarebbe inopportuno, considerato che quest’ultimo – a differenza del CRE – riguarda impianti esterni che non fanno parte dell’immobile. Inoltre secondo l’articolo 257b CO le spese accessorie concernono soltanto i costi relativi all’uso: perciò una regolamentazione mediante ordinanza sarebbe adeguata soltanto tralasciando i costi d’investimento del prestatore di servizi. A questo scopo propone di integrare l’articolo 6c capoverso 1 con una disposizione, per precisare che i costi CRE addebitabili come spese accessorie devono essere calcolati esclusivamente in base al valore dell’energia risparmiata. In relazione all’articolo 6c capoverso 2 resterebbe da definire la questione del calcolo dei costi energetici risparmiati: si tratterebbe di chiarire a chi spetta l’attuazione di questa disposizione e come informare i conduttori. Il PS propone perciò una prescrizione aggiuntiva, che imponga al locatore di presentare al conduttore, unitamente al conteggio
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