Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/57: Modifica dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL) · 15 pagine
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Modifica dell’ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali: rapporto sui risultati della consultazione
misure di ottimizzazione gestionale (senza nuovi impianti) potrebbero essere addebitate con le spese accessorie anche includendole nella manutenzione. Le migliorie apportate all’involucro degli edifici generalmente non sarebbero redditizi: tuttavia, essendo investimenti di valorizzazione che migliorano il comfort, giustificherebbero un aumento della pigione.
4.5.2 Associazione svizzera inquilini (ASI)
L’ASI ritiene necessaria una modifica di legge: il disciplinamento mediante ordinanza sarebbe insufficiente, non da ultimo a causa dei costi di investimento, ammortamento e mantenimento che un CRE comporterebbe. Il rimando al vigente articolo 6a OLAL contenuto nel rapporto esplicativo sarebbe inopportuno, considerato che quest’ultimo – a differenza del CRE – riguarda impianti esterni che non fanno parte dell’immobile. Inoltre secondo l’articolo 257b CO le spese accessorie concernono soltanto i costi relativi all’uso: perciò una regolamentazione mediante ordinanza sarebbe adeguata soltanto tralasciando i costi d’investimento del prestatore di servizi. A questo scopo propone di integrare l’articolo 6c capoverso 1 con una disposizione, per precisare che i costi CRE addebitabili come spese accessorie devono essere calcolati esclusivamente in base al valore dell’energia risparmiata. In relazione all’articolo 6c capoverso 2 resterebbe da definire la questione del calcolo dei costi energetici risparmiati: si tratterebbe di chiarire a chi spetta l’attuazione di questa disposizione e come informare i conduttori. L’ASI propone perciò una prescrizione aggiuntiva, che imponga al locatore di presentare al conduttore, unitamente al conteggio delle spese accessorie, i documenti giustificativi pertinenti. In sintesi: il progetto lascerebbe in sospeso troppe questioni. L’ASI respinge l’introduzione dell’articolo 6c OLAL.
4.5.3 Associazione svizzera dell’economia immobiliare (SVIT)
La SVIT condivide il principio secondo cui occorre eliminare dal diritto di locazione gli ostacoli alle misure di efficienza energetica. Tuttavia respinge il progetto perché non sarebbe sufficientemente chiaro per quanto riguarda contenuti e spiegazioni. Inoltre non si tratterebbe di interventi urgenti. In caso di contracting energetico il conteggio delle spese accessorie avverrebbe già abitualmente nel quadro dell’articolo 6a OLAL. In un certo senso il CRE sarebbe paragonabile a un contracting per impianti di immobili esistenti. Resterebbero però da chiarire diversi aspetti del rapporto esplicativo, e per i locatori la regolamentazione conterrebbe elementi di imponderabilità. Stando agli esperti il potenziale economico del CRE nel settore degli alloggi in affitto sarebbe piuttosto limitato. Il progetto sarebbe stato proposto in un momento sfavorevole: per stabilire le necessità di intervento andrebbero valutati complessivamente gli effetti sul diritto di locazione della revisione della normativa sul CO2. Il progetto lascerebbe in sospeso diverse questioni, in particolare riguardo ai costi addebitabili. A seconda dell’andamento del prezzo dell’energia i costi fatturati potrebbero superare i risparmi. In caso di finanziamento del CRE da parte di proprietari o investitori si porrebbe anche la questione delle modalità di fatturazione dei costi di interesse e ammortamento.
4.5.4 Fédération Romande Immobilière (FRI)
La FRI respinge il progetto e propone che l’UFAB instauri con le associazioni di categoria attive nel settore immobiliare un dialogo sulle esigenze politiche, giuridiche ed economiche legate al CRE. In relazione al testo dell’ordinanza si porrebbero domande importanti, a cui il rapporto esplicativo non darebbe alcuna risposta. Rimarrebbe da chiarire la composizione dei costi secondo il capoverso 1 dell’articolo 6c. Sussisterebbe il rischio di un’interpretazione del capoverso 2 sfavorevole ai locatori: limitando i costi addebitabili al risparmio effettivo dei costi energetici verrebbero sovvertite le regole osservate finora in materia di recupero dei costi per le migliorie energetiche. A questo riguardo si porrebbe anche la questione relativa a una misurazione dei risparmi dei costi energetici dovuti al CRE che tenga conto delle variazioni climatiche e del prezzo dell’energia. Resterebbe inoltre da chiarire se il contraente possa veramente limitarsi a esigere soltanto una controprestazione qualora venga accertato un risparmio energetico. La FRI rileva inoltre che anche il comportamento degli utenti influirebbe sui costi energetici. Conclude che le regole del diritto di locazione dovrebbero tornare ad essere di competenza del legislatore.
574.1-00008 \ COO.2101.106.4.269107 12/15