Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/57: Modifica dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL) · 15 pagine
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Modifica dell’ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali: rapporto sui risultati della consultazione
Con l’Unione della città svizzere (UCS) e l’Unione svizzera delle arti e mestieri (usam) hanno risposto anche sia un'associazione mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna che una delle associazioni mantello nazionali dell'economia.
Si sono inoltre espresse 16 organizzazioni interpellate nel quadro della consultazione. Si tratta di: Camera Ticinese dell’Economia Fondiaria (CATEF), Chambre genevoise immobilière (CGI), Fédération Romande Immobilière (FRI), Associazione svizzera dei proprietari fondiari (APF), Associazione svizzera inquilini (ASI), Associazione svizzera dell’economia immobiliare (SVIT), Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI Suisse), WOHNEN SCHWEIZ – Verband der Baugenossenschaften, Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec), Gastrosuisse, Fédération des entreprises romandes (FER), Centre Patronal (CP), Swiss Energy System Companies (swissesco), Unione svizzera degli installatori elettricisti (USIE), Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) nonché World Wide Fund for Nature (WWF Svizzera).
Hanno invece rinunciato a esprimersi la Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (EnDK), il Cantone dei Grigioni e l’Unione svizzera degli imprenditori (USI).
Inoltre è pervenuta una presa di posizione che rientra nella categoria "altri pareri".
3 Sintesi dei risultati
Delle 49 risposte inoltrate nel quadro della procedura di consultazione, 46 contengono un parere sui contenuti del progetto. La proposta di integrazione dell’OLAL suscita prese di posizione discordanti: nel complesso 27 sono favorevoli e 19 contrarie.
La proposta viene approvata da 15 Cantoni, un partito rappresentato nell'Assemblea federale, un'associazione mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna, un’associazione mantello nazionali dell'economia e altre nove organizzazioni interessate. Viene invece respinta da sette Cantoni, quattro partiti rappresentati nell'Assemblea federale, sette organizzazioni interessate e un partecipante non interpellato direttamente.
I pareri favorevoli rilevano in particolare: l’importante contributo che il CRE può fornire al raggiungimento degli obiettivi della Strategia energetica 2050; la possibilità di superare un ostacolo giuridico nell’ambito del diritto di locazione; il vantaggio di recuperare i costi CRE come spese accessorie invece di addebitarle con la pigione; l’assenza di costi aggiuntivi a carico dei conduttori; la possibilità di ridurre ulteriormente le emissioni.
Alcune risposte approvano il progetto proponendo aggiunte o precisazioni. Si tratterebbe, ad esempio, di estendere il campo d’applicazione ad altri modelli di contratto, come pure di integrare l’elenco non esaustivo di possibili misure di efficienza energetica con misure inerenti all’involucro edilizio o alla sostituzione di sistemi basati sull’energia fossile con sistemi energetici di altro tipo. In un altro caso si propone di stabilire il valore del risparmio energetico tenendo conto dell’andamento dei prezzi dell’energia. Inoltre diversi pareri auspicano che la protezione degli inquilini dall’aumento dei costi venga sancita con maggiore chiarezza, e che vengano formulate prescrizioni chiare in materia di misurazione dei risparmi energetici.
I pareri contrari sottolineano invece: l’insufficiente potenziale del CRE nel settore degli alloggi in locazione; l’opportunità di intervenire a livello di legge e non di ordinanza; la penalizzazione dei proprietari che investono autonomamente nel risparmio energetico; il vantaggio del contraente sul proprietario; l’impossibilità di includere nel calcolo del risparmio dei costi un fattore importante come il comportamento del conduttore; la scarsa chiarezza riguardo alla presa in considerazione delle variazioni climatiche; il fatto che anche altri fattori (oltre al risparmio sui costi energetici) determinerebbero la formazione del prezzo da parte del contraente; l’opportunità di attendere la prossima revisione della legge sul CO2; l’indeterminatezza degli effetti sul settore degli alloggi sussidiati; e la necessità di approfondire alcuni aspetti del diritto in materia fiscale.
Anche diverse risposte sfavorevoli esprimono dubbi riguardo alla misurazione del risparmio energetico e chiedono che l’addebitamento sotto forma di spese accessorie sia possibile anche per altri modelli contrattuali e categorie di offerenti.
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