Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/57: Modifica dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL) · 15 pagine
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Modifica dell’ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali: rapporto sui risultati della consultazione
di persone che vivono in un’abitazione, il cui influsso sui consumi energetici per sua natura non è misurabile. In conclusione, la proposta di regolamentazione sarebbe portatrice di un elevato potenziale di conflittualità. Aumenterebbero le contestazioni in materia di spese accessorie su cui dovrebbero decidere le autorità di conciliazione e i tribunali civili.
4.1.13 Obvaldo
Il Consiglio di Stato del Cantone di Obvaldo è favorevole agli incentivi al risanamento energetico introdotti dal progetto di modifica dell’ordinanza, perché non comportano oneri economici aggiuntivi per i conduttori. In pratica sarebbe difficile valutare gli effetti del CRE a causa della mancanza di esperienza. In particolare si tratterebbe di prevenire con misure adeguate gli abusi volti all’ottenimento di vantaggi fiscali.
4.1.14 San Gallo
Il Governo del Cantone di San Gallo non ha nulla da obiettare alla proposta di modifica dell’OLAL.
4.1.15 Sciaffusa
Il Consiglio di Stato del Cantone di Sciaffusa respinge la proposta di modifica in base al principio – sancito dal Codice delle obbligazioni e confermato dal Tribunale federale – secondo cui le spese accessorie addebitate devono in ogni caso corrispondere soltanto a costi d’esercizio. Il CRE concernerebbe invece anche costi di manutenzione e investimenti di valorizzazione recuperabili soltanto con la pigione. Il rimando all’articolo 6a OLAL contenuto nel rapporto esplicativo sarebbe inopportuno, visto che la relativa disposizione riguarda soprattutto i costi d’esercizio. Prima andrebbe modificato il Codice delle obbligazioni, poi eventualmente disciplinati i dettagli nell’OLAL.
4.1.16 Soletta
Il Consiglio di Stato del Cantone di Soletta approva l’inserimento del CRE nell’ordinanza perché potrebbe contribuire alla realizzazione di misure energetiche nel settore edilizio. Resterebbero però da definire esattamente le modalità di calcolo del risparmio dei costi energetici, e andrebbe chiarito se e come considerare il prezzo dell’energia. Ad esempio, a seconda dei casi anche la sostituzione di una pompa di calore con un impianto di riscaldamento a gas potrebbe valere come risparmio, malgrado sia in contrasto con gli obiettivi energetici e climatici. Da ultimo mancherebbero indicazioni attuative precise, utilizzabili dalle autorità di conciliazione per verificare l’effetto risparmio.
4.1.17 Ticino
Il Cantone Ticino ritiene che sotto il profilo fiscale manchi una sufficiente analisi della proposta. Tale analisi dovrebbe tenere conto della legge federale sull’imposta federale diretta e della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. Il CRE potrebbe avere conseguenze fiscali: perciò il Cantone Ticino auspica che venga svolta un’analisi approfondita degli aspetti fiscali per le diverse categorie di contribuenti potenzialmente toccati dalla modifica, anche per verificare l’eventuale necessità di adeguare il diritto fiscale federale. A tale proposito fa riferimento anche al principio di uguaglianza giuridica (articolo 8 della Costituzione federale) e a quello dell’imposizione secondo la capacità economica (articolo 127 capoverso 2 della Costituzione federale).
4.1.18 Turgovia
Il Consiglio di Stato del Cantone di Turgovia condivide sostanzialmente il progetto in consultazione; propone però una precisazione dell’articolo 6c capoverso 5 OLAL, per chiarire quali fattori, oltre a quelli atmosferici, vadano tenuti in considerazione nel calcolo.
4.1.19 Vaud
Il Consiglio di Stato del Cantone di Vaud respinge la proposta di modifica dell’OLAL perché il progetto sarebbe lacunoso e lascerebbe in sospeso molte questioni. Inoltre si tratterebbe di misure tecniche con
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