Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/67: Modifica dell'articolo 1 AIMP - colmare le lacune nella cooperazione con istituzioni penali internazionali · 14 pagine
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LCPI che regolano i particolari del rapporto con un tribunale internazionale e talora prevedono obblighi più estesi prevalgono sull’AIMP riveduta. Anche le convenzioni internazionali che disciplinano la cooperazione con le istituzioni internazionali prevalgono automaticamente sull’AIMP. Tale è attualmente il caso ad esempio per lo Statuto di Roma, il cui articolo 86 prevede l’obbligo della Svizzera di cooperare con la CPI.
2.2.1 Articolo 1 capoverso 3bis
L’articolo 1 capoverso 3bisè una norma residuale che si applica in tutti i casi in cui la cooperazione con un’istituzione penale internazionale non è disciplinata da una legge speciale o da una convenzione internazionale. In questi casi l’AIMP è applicata solo per analogia. Nei casi in cui l’AIMP fa riferimento alla nozione di Stato («interstatale», «Stato richieden-
te»,«Stato richiesto», «Stato in cui il reato è stato commesso» ...), le istituzioni penali non statali hanno mutatis mutandis i medesimi diritti e obblighi di uno Stato.
Oltre alla cooperazione con i tribunali internazionali, il capoverso 3bisriguarda anche la cooperazione con istituzioni interstatali o sovrastatali, tra le quali vanno dapprima menzionate le commissioni d’inchiesta delle Nazioni Unite come recentemente quella per la Siria o in passato quella per il Darfur (Sudan). La formulazione impiegata intende anche permettere la cooperazione con istituzioni non meramente statali come i tribunali di natura mista nazionaleinternazionale (p. es. il tribunale per i crimini di guerra in Kosovo, istituito da una convenzione tra l’UE e il Kosovo, il tribunale che ha giudicato i Khmer Rossi in Cambogia, istituito da una convenzione tra le Nazioni Unite e la Cambogia, o la Corte africana straordinaria per giudicare l’ex dittatore ciadiano Hissène Habré, basata su un accordo tra l’Unione africana e il Senegal). Inoltre questi tribunali e istituzioni devono avere funzioni di autorità penali, ossia funzioni analoghe a quelle delle autorità penali secondo il Titolo secondo del CPP. Il tribunale o l’istituzione può quindi avere funzioni di inchiesta, di istruzione, di perseguimento o penali oppure una combinazione di queste.
Secondo la lettera a, la cooperazione con tali istituzioni sarà possibile in virtù dell’AIMP, nella misura in cui perseguono o indagano su crimini classici di diritto internazionale secondo i titoli dodicesimobis, dodicesimotere dodicesimoquaterdel Codice penale (CP25). Ciò significa che l’assistenza giudiziaria sarà sempre possibile se l’istituzione persegue il genocidio, crimini contro l’umanità o crimini di guerra. Se il crimine dell’aggressione previsto dalla Statuto di Roma fosse ripreso nel CP, l’assistenza giudiziaria diverrebbe possibile anche per tale reato. Sostenere queste istituzioni e di conseguenza cooperare con esse a titolo di assistenza giudiziaria rientra in una costante pratica della Svizzera in materia di politica estera. Le possibilità di cooperazione sono limitate a questi reati, non prevedono nuovi obblighi giuridici e quindi non comportano alcun rischio giuridico o di politica estera.
In passato una rigida limitazione a questi classici crimini di diritto internazionale si è tuttavia rivelata troppo restrittiva; infatti il perseguimento della tortura, degli atti terroristici o delle sparizioni forzate di persone non rientra in tutti i casi tra questi reati. L’esempio, citato a titolo introduttivo, dello STL, che indaga sull’uccisione dell’ex presidente libanese Rafik Hariri, ha mostrato che può essere auspicabile prestare assistenza giudiziaria ad altre istituzioni penali internazionali. Nella concezione svizzera, l’uccisione di Hariri, di molte altre persone della sua cerchia e di passanti costituisce un reato di diritto comune (assassinio, omicidio intenzionale). Lo STL non è tuttavia un tribunale libanese. Il parlamento libanese, dominato da forze favorevoli agli sciiti, ha rifiutato di approvare l’istituzione dello STL che di conseguenza si fonda soltanto su una risoluzione delle Nazioni Unite. La Svizzera ha tuttavia sostenuto lo STL con risorse finanziarie e di personale. Il professore ginevrino di diritto penale Robert Roth è stato un giudice svizzero di questo tribunale. La Svizzera si è quindi trovata nella pre-
25 RS 311.0.