Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/67: Modifica dell'articolo 1 AIMP - colmare le lacune nella cooperazione con istituzioni penali internazionali · 14 pagine

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l’AIMP è applicabile e quindi la sua applicazione paritaria è garantita. I requisiti dell’articolo 5 capoverso 1 Cost. sono così rispettati.

Inoltre, gli articoli 29–32 Cost. sanciscono diverse garanzie procedurali che vanno intese come garanzie minime e quindi in linea di massima intangibili (p. es. art. 30 cpv. 1 Cost.; diritto al giudizio da parte di un tribunale indipendente). Alcune garanzie possono essere limitate applicando per analogia le condizioni di cui agli articoli 5 e 36 Cost. (p. es. art. 29 cpv. 2 Cost.; diritto di consultare gli atti)34. Gli standard in materia dell’AIMP, che hanno dato buoni risultati in particolare anche sotto il profilo della garanzia della via giudiziaria in Svizzera (art. 29a Cost.), non sono modificati dalla presente revisione.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La presente revisione si prefigge migliorare ulteriormente l’adempimento degli impegni internazionali della Svizzera nell’ambito dell’assistenza giudiziaria a istituzioni penali internazionali e quindi la lotta contro l’impunità.

La presente modifica non lede gli impegni derivanti dal Patto internazionale del 16 dicembre 196635 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II) e, sul piano europeo, dalla CEDU. Questi standard sono rispettati anche nell’ambito dell’assistenza giudiziaria alle istituzioni penali internazionali, in particolare in virtù dell’esplicito rimando dell’articolo 2 AIMP.

34 K

IENER/KÄLIN (nota 29), pag. 485 seg.

35 RS 0.103.2.