Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/67: Modifica dell'articolo 1 AIMP - colmare le lacune nella cooperazione con istituzioni penali internazionali · 14 pagine
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1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta La modifica proposta permette di conseguire l’effetto voluto con un onere legislativo minimo. L’assistenza giudiziaria della Svizzera a istituzioni penali non statali deve in futuro essere priva di lacune. Nel contempo la nuova normativa non deve creare obblighi supplementari. Anche per la cooperazione con queste istituzioni devono essere determinanti per analogia le disposizioni dell’AIMP. Ciò permette di applicare gli standard elaborati dalla prassi, dalla giurisprudenza e dalla dottrina all’assistenza giudiziaria a istituzioni penali non statali. Questi standard hanno dato buoni risultati nei rapporti con i tribunali per la ex Jugoslavia, per il Ruanda e per la Sierra Leone, ai quali sono stati applicati su rimando della legge federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali, ma anche nei rapporti con le commissioni d’inchiesta delle Nazioni Unite per le quali, non essendovi alternative, si è dovuta fare ricorso all’AIMP – con buoni risultati anche nel contesto dell’assistenza giudiziaria alle istituzioni penali non statali. La presente proposta si prefigge quindi di meglio armonizzare le esigenze della politica estera e gli impegni di diritto internazionale della Svizzera con le possibilità dell’assistenza giudiziaria. Mira a impedire lacune legislative come quella che ha causato il rifiuto della richiesta di assistenza giudiziaria dello STL. La proposta è pertanto in linea con la politica estera svizzera consolidata e si prefigge di colmare le lacune nella punibilità ponendo quindi fine all’impunità dei reati internazionali.
2 Avamprogetto
2.1 Proposta di formulazione Viste le riflessioni di cui sopra, le lacune possono quindi essere colmate nel modo auspicato aggiungendo all’articolo 1 AIMP i nuovi capoversi 3bis e 3ter e modificando il capoverso 4.
Art. 1 Oggetto
1La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:
a. l’estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);
b. l’assistenza per un procedimento penale all’estero (parte terza);
c. il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta);
d. l’esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta). [come prima]
2… [come nel diritto vigente]]
3La presente legge s’applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice. [come nel diritto vigente]
3bis
La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, è applicabile per analogia ai procedimenti di cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovrastatali con funzioni di autorità penali se il procedimento:
a. riguarda reati secondo i titoli dodicesimobis, dodicesimotero dodicesimoquaterdel Codice penale; o
b. riguarda reati del rimanente diritto penale e il tribunale o l’istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o approvata dalla Svizzera. [nuovo]
3ter
Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un’ordinanza che la presente legge è applicabile per analogia ai procedimenti di cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovrastatali con funzioni di autorità penali se:
a. se la costituzione del tribunale o dell’istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce in modo univoco le competenze del tribunale o dell’istituzione sotto i profili del diritto penale e della procedura penale;
b. la procedura dinanzi al tribunale o all’istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e
c. la cooperazione serve alla tutela degli interessi della Svizzera. [nuovo]
4La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale. [modificato]