Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/67: Modifica dell'articolo 1 AIMP - colmare le lacune nella cooperazione con istituzioni penali internazionali · 14 pagine
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1.3 La nuova normativa proposta
1.3.1 Introduzione
Nel corso del 2017 i servizi della Confederazione materialmente interessati (UFG, Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, Ministero pubblico della Confederazione) hanno esaminato diverse proposte di soluzione e hanno elaborato un progetto legislativo per colmare le lacune esistenti nella cooperazione con le istituzioni penali internazionali nell’ambito dell’assistenza giudiziaria in materia penale.
1.3.2 Quali casi devono essere trattati nella nuova base legale?
Il motivo della presente revisione è l’assistenza giudiziaria per i crimini di diritto internazionale. Le difficoltà nella collaborazione con lo STL hanno tuttavia mostrato che una rigida limitazione a questo genere di reati può essere troppo restrittiva. Inoltre, non è sempre facile distinguere i reati politici di diritto comune dai crimini contro l’umanità. Tale distinzione dipende infatti da elementi imponderabili nel quadro dei crimini contro l’umanità, i cosiddetti elementi «chapeau», secondo cui il reato deve avvenire nell’ambito di un attacco esteso o sistematico contro una popolazione civile. Secondo la dottrina a tal fine può tuttavia bastare anche un singolo attacco esteso o sistematico contro la popolazione civile o parti di essa15. Ciò complica la distinzione dai reati politici di diritto comune, come mostra l’assassinio Hariri. Si cercava quindi una soluzione che lasciasse una certa flessibilità quanto ai tipi di reati e permettesse in futuro di cooperare con il maggior numero possibile di istituzioni per tutti i tipi di reati suscettibili di essere oggetto di assistenza giudiziaria secondo l’AIMP.
1.3.3 Quali sono gli standard procedurali da rispettare in ogni caso?
Naturalmente, come nella cooperazione con gli Stati, la Svizzera è tenuta a rispettare i propri standard in materia di diritti fondamentali e di diritti dell’uomo anche nella cooperazione con istituzioni penali internazionali, conformemente all’articolo 5 della Costituzione federale (Cost.16) e agli articoli 2 segg. AIMP che concretizzano la norma costituzionale nella procedura di assistenza giudiziaria. Anche in futuro potrà cooperare a fini di assistenza giudiziaria, e lo farà, soltanto con sistemi la cui procedura rispetta gli standard vigenti a tale riguardo in Svizzera. Come nella cooperazione con gli Stati, nella prassi va rispettata la tutela garantita dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 4 novembre 195017 (CEDU). In Svizzera, questo obbligo comporta una garanzia completa della via giudiziaria, in considerazione dell’articolo 29a Cost. Anche nell’ambito della cooperazione con istituzioni penali non statali, l’interessato deve potersi opporre davanti a un giudice svizzero alla concessione
dell’assistenza giudiziaria. Secondo l’AIMP la decisione finale con cui viene definitivamente autorizzata o rifiutata l’assistenza giudiziaria può in linea di massima essere impugnata e naturalmente possono esserlo anche le decisioni incidentali se causano pregiudizi non facilmente riparabili all’interessato. Questo standard deve essere rispettato anche nell’assistenza giudiziaria a istituzioni penali non statali.
1.3.4 Estensione dell’AIMP alla cooperazione con istituzioni penali non statali
Un’analisi di diritto comparato ha permesso di valutare gli approcci di altri Stati con buoni risultati nell’ambito della cooperazione con meccanismi penali internazionali.
La Germania ha attuato l’obbligo di cooperazione derivante dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che hanno creato i tribunali per la ex Jugoslavia e per il Ruan-
15 V EST HANS / LINDENMANN JÜRG / WEHRENBERG STEFAN / ZIEGLER ANDREAS (a c. di), Die völkerstrafrechtlichen Bestimmungen des StGB, Kommentar, San Gallo 2014, Art. 264 N 32.
16 RS 101.
17 RS 0.101.