Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/67: Modifica dell'articolo 1 AIMP - colmare le lacune nella cooperazione con istituzioni penali internazionali · 14 pagine

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da18 con l’aggiunta di un § 67a alla sua legge sull’assistenza giudiziaria19 dal seguente tenore:

§ 67a Assistenza giudiziaria alle corti penali internazionali, alle istituzioni inter-

statali e sovrastatali

Alle richieste di una corte penale internazionale e di altre istituzioni interstatali e sovrastatali di usuale assistenza giudiziaria in materia penale si applicano per analogia le prescrizioni della parte quinta, nella misura in cui le prescrizioni di leggi speciali non prevedano normative esaurienti.

§ 67a Rechtshilfe für internationale Strafgerichtshöfe, zwischen- und überstaat-

liche Einrichtungen

Für Ersuchen eines internationalen Strafgerichtshofes und anderer zwischen- und überstaatlicher Einrichtungen um sonstige Rechtshilfe in strafrechtlichen Angelegenheiten gelten die Vorschriften des Fünften Teils20 entsprechend, soweit nicht spezialgesetzliche Vorschriften eine abschliessende Regelung treffen.21

Il presente avamprogetto propone di estendere l’AIMP alla cooperazione della Svizzera con istituzioni penali non statali secondo il modello tedesco. A tal fine occorre modificare

l’articolo 1 AIMP poiché, secondo tale articolo, la legge attuale è applicabile soltanto alla cooperazione interstatale. Diversamente dalla normativa tedesca l’estensione dell’articolo 1 AIMP rende più flessibili non soltanto le altre forme di assistenza giudiziaria ma anche la cooperazione nell’ambito dell’estradizione ed eventualmente il perseguimento penale e l’esecuzione penale in via sostitutiva. L’articolo 25 capoverso 1 Cost. si oppone tuttavia all’estradizione e al trasferimento di persone di cittadinanza svizzera a istituzioni penali non statali. La presente revisione propone una normativa secondo cui la Svizzera, come già nell’attuale AIMP, non ha obblighi di cooperazione ma la possibilità di cooperare.

L’assistenza giudiziaria – e con maggior ragione l’estradizione – è concessa o rifiutata alle stesse condizioni finora previste per la collaborazione con gli Stati.

Infine occorre rilevare che la normativa proposta non è limitata alla cooperazione con le sole istituzioni internazionali. Una tale limitazione non è auspicabile tenuto conto delle istituzioni miste nazionali-internazionali (commissioni d’inchiesta, ma anche le corti per la Sierra Leone, per la Cambogia o recentemente per il Kosovo). Ciò significa che in determinati casi la nuova normativa permette di cooperare, nel consolidato contesto dell’assistenza giudiziaria in materia penale, anche con istituzioni penali istituite da organizzazioni internazionali di cui la Svizzera non è membro.

1.3.5 Vantaggi e sfide di un’estensione dell’AIMP

Il vantaggio principale di questa soluzione è la sua grande flessibilità. La Svizzera potrà in futuro prestare assistenza giudiziaria a tutte le istituzioni penali non statali senza tuttavia che la nuova normativa crei alcun obbligo – conformemente al consolidato principio dell’articolo 1

18 Per la corte per la ex Jugoslavia S/RES/827 del 23 maggio 1993, per la corte per il Ruanda S/RES/955 dell'8 novembre 1994.

19 Legge sull'assistenza internazionale in materia penale nella verisone della comunicazione del 27 giugno 1994 (BGBl. I pag. 1537), da ultimo modificata dall'articolo 1 della legge del 5 gennaio 2017 (BGBl. I pag. 31). Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1994 (BGBl. I pag. 1537), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Januar 2017 geändert worden ist.

20 La Parte quinta della legge disciplina la «diversa assistenza giudiziaria» e la sua funzione corrisponde alla Parte terza dell'AIMP «altra assistenza».

21 L'articolo 74a della legge tedesca prevede inoltre che per autorizzare l'assistenza giudiziaria alle corti penali internazionali e alle altre istituzioni interstatali e sovrastatali si applicano le medesime normative che negli altri affari penali (secondo l'articolo citato).