Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/67: Modifica dell'articolo 1 AIMP - colmare le lacune nella cooperazione con istituzioni penali internazionali · 14 pagine
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4 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto non è annunciato nel messaggio del 27 gennaio 201630 sul programma di legislatura 2015–2019.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
5.1.1 Competenza legislativa
Finora la legge sull’assistenza giudiziaria in vigore si fonda sulla base costituzionale degli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 Cost., ovvero sulla competenza della Confederazione in materia di affari esteri e sulla competenza legislativa sussidiaria dell’Assemblea federale. L’oggetto della normativa dell’AIMP è notoriamente l’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, che si prefigge innanzitutto di sostenere gli Stati esteri, i tribunali internazionali e altre istituzioni con funzione uguale o analoga nel perseguimento e nell’esecuzione penale. Sotto il profilo costituzionale, appare pertanto opportuno fondare l’AIMP anche sulla competenza della Confederazione in materia di diritto penale e di procedura penale. Di conseguenza, l’ingresso di tale legge va integrato con la menzione dell’articolo 123 capoverso 1 Cost.
5.1.2 Conformità con i diritti fondamentali
L’articolo 5 capoverso 1 Cost. sancisce il principio della legalità dell’attività dello Stato31. La proposta estensione dell’AIMP alle istituzioni penali internazionali e sovranazionali implica determinati rischi per tale principio. Il principio della legalità esige tra le altre cose che le norme giuridiche siano sufficientemente precise e appropriate. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’esigenza della precisione è al servizio del principio della riserva di legge, della certezza del diritto unitamente agli elementi della valutabilità e della prevedibilità dell’attività dello Stato e dell’applicazione paritaria del diritto32. In seguito alla sua estensione il campo d’applicazione dell’AIMP diviene impreciso. Già oggi non è sempre chiaro cosa rientri nella nozione di cooperazione interstatale33. Questo problema è tuttavia accentuato dall’estensione dell’AIMP alla cooperazione con ulteriori istituzioni. Occorre in particolare trovare una soluzione che soddisfi il principio della legalità per quanto concerne l’elemento della valutabilità e della prevedibilità dell’attività dello Stato per le persone perseguite. I tre livelli della soluzione proposta nell’articolo 1 capoversi 3bise 3tertengono conto di questa preoccupazione. Conformemente al capoverso 3bislettera a il campo di applicazione esteso dell’AIMP dipende innanzitutto dalle fattispecie materiali. L’AIMP può sempre essere applicata quando un’istituzione penale internazionale persegue crimini di diritto internazionale pubblico classici (titolo dodicesimobissegg. CP). La lettera b estende il campo d’applicazione sotto il profilo formale e mette l’accento sull’origine delle istituzioni penali. L’AIMP può essere applicata se l’istituzione in questione è stata istituita in base a una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o a un’altra risoluzione delle Nazioni Unite sostenuta dalla Svizzera. Il capoverso 3terè più ampio. Il Consiglio federale può estendere il campo di applicazione dell’AIMP in via di ordinanza ad altre istituzioni penali. Soltanto in seguito è possibile cooperare con tali istituzioni. Inoltre il Consiglio federale deve rispettare i criteri cumulativi definiti nella legge. In tal modo, il singolo può prevedere con sufficiente chiarezza quando
30 Cfr. messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015-2019, FF 2016 909, 1031.
31 K IENER REGINA / KÄLIN WALTER, Grundrechte, 2° ed., Berna 2013, pag. 99 segg.
32 DTF 128 I 327, 339, consid. 4.2.
33 Oltre alle già esaminate controverse questioni relative alla difficoltà di attribuire a uno Stato le commissioni d'inchiesta (il loro «beninteso interesse»), vanno menzionati i territori il cui carattere di Stato è dubbioso (Kosovo, Taiwan, Palestina…).