Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/67: Modifica dell'articolo 1 AIMP - colmare le lacune nella cooperazione con istituzioni penali internazionali · 14 pagine
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esempio, nel novembre 2016 una richiesta di assistenza giudiziaria dello Special Tribunal for Lebanon (STL), che indagava sull’assassinio dell’ex presidente libanese Rafik Hariri, è stata rifiutata perché mancava una base giuridica che permettesse alla Svizzera di fornire assistenza giudiziaria allo STL6. Quasi allo stesso tempo è assurta al centro dell’attenzione la questione dell’eventuale cooperazione a titolo di assistenza giudiziaria con l’«International, Impartial and Independent Mechanism» per l’istruzione e la garanzia delle prove dei crimini nel conflitto siriano, il cosiddetto meccanismo siriano istituito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione del 21 dicembre 20167 con sede a Ginevra. Il 21 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha creato un gruppo d’indagine indipendente per chiedere conto dei loro atti ai membri dello «Stato islamico» in Iraq8. Altri tribunali (parzialmente) internazionali sono stati istituiti negli ultimi anni per il Kosovo, lo Sri Lanka, il Ciad, il Sud del Sudan e la Repubblica centrafricana. La creazione di nuove istituzioni è sempre al centro delle discussioni, da ultimo per i fatti nel Myanmar. Visti questi sviluppi, si è tornati a chiedersi se la Svizzera sia sufficientemente cooperativa nell’ambito dell’assistenza giudiziaria in caso di crimini di diritto internazionale (genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra), per i quali sono state create istituzioni internazionali speciali come ad esempio tribunali, meccanismi e commissioni di inchiesta o altre istituzioni. Questi interrogativi si pongono in un contesto in cui, in seno agli organismi internazionali, la Svizzera si dichiara e si impegna da anni contro l’impunità delle violazioni gravi del diritto internazionale.
1.2 Necessità di un intervento legislativo – considerazioni giuridiche e politiche riguardo alla nuova proposta normativa
1.2.1 In cosa consiste la lacuna?
L’assistenza giudiziaria in materia penale è tradizionalmente una cooperazione interstatale. Uno Stato conduce un procedimento penale che l’altro Stato sostiene con atti propri. Questo principio si fonda sulla concezione classica secondo cui il diritto penale è un caposaldo della sovranità statale9 ed è quindi di esclusiva competenza degli Stati. Questa concezione emerge anche dai trattati internazionali svizzeri nel settore dell’assistenza giudiziaria, in cui si fa regolarmente riferimento alla cooperazione degli Stati in quanto Parti contraenti, e, come già osservato, anche dall’AIMP il cui articolo 1 capoverso 1 limita espressamente il proprio campo di applicazione alla cooperazione interstatale.
Quando negli anni 1990 l’ONU ha istituito i due tribunali penali ad hoc per l’ex Jugoslavia e per il Ruanda, la Svizzera si è trovata per la prima volta di fronte alla possibilità di richieste di assistenza da parte di attori che non sono Stati nazionali. In tale situazione fu emanato il succitato decreto federale urgente per la cooperazione con questi tribunali che in linea di massima non era stato concepito per durare ma per permettere, nella contingente urgenza, di applicare i principi dell’AIMP in materia di cooperazione ai due tribunali. Saggiamente il decreto federale già aveva previsto la possibilità che la sua applicazione fosse estesa per via di ordinanza ad altri tribunali penali istituiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dotati di competenze analoghe a quelle dei due succitati tribunali.
Prima che la CPI entrasse in funzione, la Svizzera ha inoltre adottato la legge federale del 22 giugno 200110 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale (LCPI) che concretizza gli specifici obblighi di cooperazione con tale Corte derivanti dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 199811 (Statuto di Roma). Per essere precisi la coo-
6In quel procedimento si trattava di raccogliere metadati telefonici, il che in Svizzera costituisce un provvedimento coercitivo.
7A/RES/71/248 del 21.12.2016.
8Cfr. S/RES/2379 del 21.09.2017.
9W
ERLE GERHARD, Völkerstrafrecht, 4° ed., Tubinga 2016, N 88.
10RS 351.6.