Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/67: Modifica dell'articolo 1 AIMP - colmare le lacune nella cooperazione con istituzioni penali internazionali · 14 pagine

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capoverso 4 AIMP. Secondo il principio sancito dall’articolo 63 AIMP, anche nei rapporti con queste istituzioni possono essere eseguiti a titolo di assistenza giudiziaria tutti gli atti istruttori previsti dal Codice di procedura penale (CPP22) per le istruttorie penali interne. Si applica così la consolidata pratica in materia di assistenza giudiziaria basata sull’AIMP e sulla relativa giurisprudenza. Con un onere legislativo minimo si ottiene una soluzione che sortisce l’effetto voluto: colmare effettivamente tutte le lacune attuali e le possibili lacune future nell’ambito dell’assistenza giudiziaria. Inoltre, la soluzione dell’AIMP iscrive l’assistenza giudiziaria a queste istituzioni in un quadro giuridicamente certo e affidabile per gli operatori del ramo.

Una sfida per l’attuazione nell’ambito dell’AIMP è il rispetto del principio della legalità (cfr. sotto n. 5.1.2).

Il citato messaggio sulla legge federale concernente la cooperazione con le corti internazionali faceva valere che i rapporti con le istituzioni penali internazionali pongono in parte problemi diversi da quelli che si presentano nel contesto dell’assistenza giudiziaria con gli Stati e che l’AIMP non poteva quindi essere senz’altro applicato a queste istituzioni; tali argomenti si sono però rivelati poco pertinenti. Nella pratica anche con i tribunali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda la cooperazione è avvenuta in base all’AIMP, alla quale la legge federale sulla cooperazione con i tribunali internazionali fa ampio riferimento. I principi consolidati e la giurisprudenza relativa all’applicazione per analogia hanno dato buoni risultati. Infine va rilevato che la durata della legge è limitata al 2023, il che mostra che non è stata concepita come soluzione durevole.

1.3.6 Alternative esaminate

In alternativa all’attuazione nell’AIMP sono state esaminate la possibilità di estendere il campo d’applicazione della LCPI e quella di modificare la legge federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali.

Il Belgio ha seguito la prima possibilità e ha esteso la legge sulla cooperazione con la Corte penale internazionale all’assistenza giudiziaria ad altre istituzioni penali internazionali23. La Svizzera ha rifiutato questo approccio perché la LCPI è concepita specificatamente per la particolare cooperazione con la Corte penale internazionale il cui statuto esige la cooperazione «illimitata» degli Stati membri in virtù della delega di sovranità alla Corte24. Di conseguenza le norme della LCPI non sono adeguate per prestare assistenza giudiziaria ad altre istituzioni penali poiché imporrebbero infatti obblighi rigidi alla Svizzera.

La seconda alternativa, la revisione della legge federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali, è stata rifiutata perché permetterebbe una flessibilità inferiore di quella possibile con la soluzione nell’ambito dell’AIMP. La legge federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali è concepita per la cooperazione con i tribunali e non è adeguata a tutte le situazioni attuali. In particolare sarebbe difficile farvi rientrare la cooperazione con le commissioni d’inchiesta o con istituzioni come il meccanismo siriano. Inoltre,

non sarebbe possibile, o lo sarebbe solo in misura limitata, ricorrere alla giurisprudenza consolidata in materia di AIMP e nel contempo non si potrebbero evitare i rischi riguardo al principio della legalità.

22 RS 312.0.

23 Legge concernente la cooperazione con la Corte penale internazionale e i tribunali penali internazionali del 29 marzo 2004, Moniteur Belge Ed. 2 del 01.04.2004, pag. 18510 segg.

24 Articolo 86 dello Statuto di Roma.