Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/67: Modifica dell'articolo 1 AIMP - colmare le lacune nella cooperazione con istituzioni penali internazionali · 14 pagine
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1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Limitazione della legge sull’assistenza internazionale in materia penale all’assistenza giudiziaria interstatale
La legge federale del 20 marzo 19811 sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza internazionale in materia penale, AIMP) è in vigore dal 1° gennaio 1983. Disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti di assistenza interstatale in materia penale.
Il messaggio sull’AIMP2 constatava che il progressivo sviluppo tecnologico e
l’internazionalizzazione della Svizzera avevano accresciuto i rapporti in materia di diritto penale con l’estero. Il perseguimento della criminalità internazionale richiedeva una migliore cooperazione in materia penale. L’AIMP è stata elaborata per tenere conto di queste mutate esigenze e affermare anche nel diritto nazionale lo spirito delle convenzioni europee concluse nel 1953 e nel 1972 nel campo dell’assistenza giudiziaria in materia penale.
Il disegno mirava a disciplinare l’intera cooperazione internazionale in materia penale. Il messaggio spiegava quindi che la nozione dell’assistenza internazionale in materia penale comprendeva l’estradizione, le indagini e le assunzioni di prove per un procedimento penale straniero, il perseguimento penale surrogatorio e l’esecuzione di decisioni penali straniere.
Nel 1995/1996 l’AIMP è stata sottoposta a una profonda revisione che, secondo il relativo messaggio3, mirava soprattutto a eliminare alcuni inconvenienti, causati, tra le altre cose,
dalla struttura federalista della Svizzera, che prolungavano all’eccesso la durata dei procedimenti in casi importanti di assistenza giudiziaria.
Quasi contemporaneamente è stata discussa l’adozione di una base legale per l’assistenza giudiziaria ai tribunali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda. Il relativo messaggio4 affermava che l’AIMP era stata adottata per disciplinare la cooperazione con gli Stati e che l’assistenza giudiziaria a tribunali penali internazionali poneva problemi in parte di altra natura. Quindi,
all’epoca la soluzione per fornire assistenza giudiziaria a questi tribunali penali internazionali è stata elaborata in un decreto federale urgente nel frattempo trasposto in una legge federale di durata limitata fino a fine 2023 (legge federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali)5.
1.1.2 Sfide nell’ambito dell’assistenza giudiziaria ai tribunali internazionali
Nel 2002, quando la Corte penale internazionale (CPI) permanente dell’Aia ha iniziato la propria attività, vi era la speranza che la Corte avrebbe reso superflue le altre istituzioni penali internazionali. Nel frattempo ne sono però state istituite altre innanzitutto per motivi di natura geopolitica. La CPI non gode dello stesso sostegno in tutti gli Stati e le regioni del mondo e gli attori interessati continuano talora a preferire per motivi politici un’istituzione con competenze limitate o specifiche. Di conseguenza, la Svizzera negli ultimi anni ha ricevuto un numero crescente di richieste di assistenza giudiziaria da altre istituzioni penali. Ad
1 RS 351.1.
2Cfr. Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per una legge federale sull'assistenza internazionale in mate-
ria penale e per un decreto federale sulle riserve alla convenzione europea di estradizione (dell'8 marzo 1976),
FF 1976 II 443.
3Cfr. Messaggio concernente la modificazione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale e della
legge federale relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale nonché un decreto federale concernente una riserva alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (del 29 marzo 1995), FF 1995 III 1.
4Cfr. Messaggio a sostegno di un decreto federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del
perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario (del 18 ottobre 1995), FF 1995 IV 1001.