Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/67: Modifica dell'articolo 1 AIMP - colmare le lacune nella cooperazione con istituzioni penali internazionali · 14 pagine

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perazione tra uno Stato membro e la CPI non costituisce una forma di assistenza giudiziaria in senso proprio poiché si tratta di una prestazione di sostegno a un tribunale che trae la propria legittimazione da una delega di sovranità da parte dei suoi Stati membri. Con tale delega gli Stati membri si sono impegnati a cooperare senza restrizioni con la Corte e ne risulta lo strano caso di un obbligo di cooperazione che in via di principio corrisponde

all’obbligo di cooperazione con i tribunali nazionali.

Il passato recente mostra che questi tre pilastri – AIMP, legge federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali e LCPI – non bastano per cooperare con tutte le istituzioni penali internazionali. Il già menzionato STL persegue, almeno a prima vista, un reato di diritto comune (assassinio Hariri) non un crimine di diritto internazionale. Una prima analisi dell’Ufficio federale della giustizia (UFG) ha rivelato che la cooperazione per l’assistenza giudiziaria con altri tribunali penali internazionali e meccanismi istruttori potrebbe in futuro incontrare problemi. Da allora questa ipotesi si è consolidata. Malgrado l’attività fondamentale della CPI, nel contesto internazionale o in un contesto misto nazionale-internazionale sono stati istituiti altri tribunali o meccanismi istruttori che rivolgono richieste di assistenza giudiziaria alla Svizzera. Tali richieste non sono sempre attribuibili a uno Stato in modo da rendere possibile la cooperazione a titolo del vigente regime dell’AIMP12. Va inoltre rilevato che sovente le forme, competenze e funzioni di questi tribunali o meccanismo sono diverse da quelle dei tribunali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda, di modo che l’applicazione della legge federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali è esclusa. Tale dovrebbe essere il caso del succitato meccanismo siriano.

1.2.2 Occorre colmare la lacuna?

Per la Svizzera sussiste un obbligo giuridico di cooperazione – naturalmente in aggiunta alla cooperazione con la CPI esaurientemente disciplinata nella LCPI – soprattutto quando il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite crea con una risoluzione vincolante un’istituzione penale internazionale obbligando quindi gli Stati a collaborare. Si può certo argomentare che queste istituzioni sono estremamente simili al modello dei tribunali per la ex Jugoslavia e il Ruanda, ragione per cui si potrebbe applicare la legge adottata a tal fine. Tuttavia, la durata di tale legge è limitata al 31 dicembre 2023 e non è mai stata concepita per una durata a lungo termine. Al più tardi entro tale data, sarà necessario sostituire con una soluzione durevole la legge originariamente elaborata come decreto federale.

È nel frattempo emerso incontestabilmente che per la Svizzera può essere opportuno cooperare con altre istituzioni. Fare luce sui conflitti armati e prevenire le atrocità sono elementi importanti dell’impegno della Svizzera per la pace e la sicurezza13. A tale riguardo va in particolare citata la collaborazione con istituzioni come ad esempio il meccanismo siriano, la cui creazione è stata attivamente sostenuta dalla Svizzera in contesti diversi14 e che serve a fare luce su fatti gravissimi e ha sede a Ginevra.

12 Ciò continua a essere possibile in determinati casi e quindi questa forma di cooperazione rimane in primo piano per quanto concerne il tribunale per il Kosovo.

13 Strategia di politica estera 2016-2019, Rapporto del Consiglio federale sugli indirizzi strategici per la legislatura, pag. 22, disponibile su Internet: www.eda.admin.ch/eda/it/dfae.html > Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni > Tutte le pubblicazioni.

14 Cfr. il comunicato stampa del DFAE del 22.12.2016, disponibile sul sito www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa.