Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/67: Modifica dell'articolo 1 AIMP - colmare le lacune nella cooperazione con istituzioni penali internazionali · 14 pagine

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caria situazione di non poter cooperare con un tribunale per motivi giuridici anche se tale cooperazione era in linea con la sua politica estera. La lettera b intende impedire in futuro tali tensioni e garantire la coerenza tra politica estera e assistenza giudiziaria. L’assistenza giudiziaria a un’istituzione penale non statale deve essere possibile anche se, pur perseguendo reati di diritto comune, quest’ultima è stata istituita da una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera e da essa sostenuta. Il sostegno non consiste soltanto in un voto di approvazione o in un’approvazione consensuale. Se, nel momento dell’istituzione, la Svizzera non è membro dell’organo competente delle Nazioni Unite, anche il suo parere ufficiale conta come eventuale sostegno. Il trattamento privilegiato delle Nazioni Unite è giustificato dal fatto che è la più importante costituente di questo genere di istituzioni, che possiede una particolare attendibilità e legittimità e che la Svizzera ne fa parte.

2.2.2 Articolo 1 capoverso 3ter

Questo capoverso si basa sul fatto che istituzioni penali di questo genere sono spesso istituite in rapida reazione agli sviluppi geopolitici (crisi, guerre, catastrofi umanitarie). La succitata coerenza con la politica estera può rendere necessaria la cooperazione con istituzioni penali non statali anche indipendentemente dal perseguimento dei classici crimini contro l’umanità e dal contesto delle Nazioni Unite. Si tratta in particolare dell’accresciuta attività di attori regionali, di cui la Svizzera in alcuni casi condivide le finalità. Il succitato tribunale per i Khmer rossi persegue per esempio, oltre ai classici crimini contro l’umanità, anche alcune fattispecie secondo il diritto cambogiano26. Sarebbe scioccante rifiutare una domanda di assistenza giudiziaria soltanto perché riguarda una fattispecie «errata». Un altro esempio è la «commissione Marty»27. L’ex consigliere agli Stati Dick Marty è stato incaricato dal Consiglio d’Europa di indagare sospetti di traffico di organi e di tratta di esseri umani in Kosovo. Inizialmente non era chiaro se sarebbero (in seguito) stati perseguiti crimini di diritto internazionale o di diritto penale comune (criminalità organizzata). Il Consiglio federale, che, secondo l’articolo 184 capoverso 2 Cost., cura in linea di massima gli affari esteri e rappresenta la Svizzera nei confronti dell’estero, deve avere la possibilità di armonizzare questi interessi con le possibilità nell’ambito dell’assistenza giudiziaria in materia penale e, se necessario, sostenere con l’assistenza giudiziaria anche istituzioni penali non statali create da organizzazioni regionali.

L’articolo 1 capoverso 3terserve a tale finalità. Esso si ispira all’attuale normativa

dell’articolo 1 capoverso 2 della legge federale sulla cooperazione con i tribunali internazionali, che conferisce al Consiglio federale la competenza di estendere in via di ordinanza il campo d’applicazione della legge ad altri tribunali che corrispondano materialmente e formalmente al tribunale per la ex Jugoslavia e al tribunale per il Ruanda.

Poiché l’assistenza giudiziaria alle istituzioni penali non statali avverrà in base allo sperimentato meccanismo dell’AIMP, è oggettivamente logico trasferire la competenza di estendere il campo d’applicazione in via d’ordinanza dalla legge federale sulla cooperazione con i tribunali internazionali alla nuova normativa nell’AIMP. Il Consiglio federale potrà applicare l’AIMP all’assistenza giudiziaria a istituzioni penali non statali se questi tribunali o istituzioni si fondano cumulativamente su una base giuridica chiara, la procedura dinanzi a tali tribunali o istituzioni rispetta gli standard dello Stato di diritto e la cooperazione serve alla tutela degli interessi della Svizzera. È ipotizzabile che il Consiglio federale emani un’ordinanza per ciascuna istituzione in questione o che enumeri in un’unica ordinanza tutte le istituzioni alle quali la Svizzera fornirà assistenza giudiziaria.

26 Cfr. art. 3 Law on the Establishment of Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for the Prosecution of Crimes Committed During the Period of Democratic Kapuchea (legge sull'istituzione di una Camera straordinaria nelle Corti della Cambogia per il perseguimento dei crimini commessi durante il periodo della Kampuchea democratica), reperibile su Internet: www.eccc.gov.kh/en > Legal Documents > Law on ECCC.

27 Cfr. il rapporto «Inhuman treatment of people and illicit trafficking in human organs in Kosovo» (Trattamenti inumani di persone e traffico illegale di organi umani in Kosovo), del 7 gennaio 2011, Doc. 12462.