Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/67: Modifica dell'articolo 1 AIMP - colmare le lacune nella cooperazione con istituzioni penali internazionali · 14 pagine
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Il criterio della base giuridica chiara va inteso sia materialmente che formalmente. La base giuridica deve delimitare chiaramente le competenze penali sia sotto il profilo del diritto penale materiale sia sotto quello penale procedurale. Inoltre la base giuridica deve essere il risultato di un processo trasparente rispettoso dei principi dello Stato di diritto28. La procedura dinanzi al tribunale o all’istituzione deve rispettare gli standard dello Stato di diritto. Ciò significa che devono essere rispettate le garanzie procedurali della CEDU che sono vincolanti per la Svizzera anche nell’ambito dell’assistenza giudiziaria29. La cooperazione deve servire alla tutela degli interessi della Svizzera; in primo piano vi sono gli obiettivi di politica estera secondo l’articolo 54 capoverso 2 Cost. e le strategie di politica estera.
2.2.3 Articolo 1 capoverso 4
Dall’AIMP non risulta alcuna pretesa nemmeno per quanto concerne la cooperazione con istituzioni penali non statali. L’AIMP è e resta una legge potestativa. Permette l’assistenza giudiziaria ma non crea alcun obbligo giuridico per la Svizzera.
In linea di massima ciò che ha dato buoni risultati per l’assistenza giudiziaria tra Stati deve valere anche per la cooperazione con attori non statali. Gli obblighi di cooperazione possono tuttavia essere imposti, al di fuori dell’ambito dell’AIMP, da atti di diritto internazionale vincolanti per la Svizzera, per lo più risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
Per le autorità dell’assistenza giudiziaria e del perseguimento penale, la presente modifica potrebbe avere per conseguenza un minimo aumento della mole di lavoro perché non vi saranno più lacune nella cooperazione con le istituzioni penali non statali e quindi in alcuni casi dovranno essere effettuati atti di assistenza giudiziaria supplementari. Secondo le cifre e le previsioni attuali ciò dovrebbe riguardare un numero annuale di casi inferiore a dieci. Occorre inoltre rilevare che le domande presentate devono già essere esaminate secondo il diritto vigente – come nel caso del STL. Rifiutarle già comporta un onere considerevole per gli attori della politica estera della Confederazione. Nel complesso, sul piano federale, ci si può attendere che l’onere resti più o meno agli stessi livelli.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
In linea di massima per i Cantoni e per i Comuni non sono attese ripercussioni finanziarie né sul personale.
Il perseguimento dei crimini contro l’umanità secondo l’articolo 23 lettera g CPP spetta alle autorità della Confederazione. Di conseguenza, secondo l’articolo 17 capoverso 2, anche i provvedimenti di assistenza giudiziaria alle istituzioni penali internazionali per questi reati (art. 1 cpv. 3bislettera a AIMP) sono eseguiti dalle autorità della Confederazione. L’esame delle domande di assistenza giudiziaria secondo l’articolo 1 capoverso 3bislettera b e capoverso 3terAIMP possono eccezionalmente essere di competenza delle autorità cantonali. Di regola però anche in questi casi sarà competente il Ministero pubblico della Confederazione. Poiché il numero di casi che ci si attende è molto basso, l’onere che ne consegue per i Cantoni dovrebbe essere trascurabile.
28 Naturalmente va tenuto conto del fatto che non vi è un'autorità legislativa interstatale e che quindi non si possono applicare standard equivalenti a quelli del diritto interno.
29 Secondo l'articolo 2 lettera a AIMP l'assistenza giudiziaria è permessa soltanto se il procedimento penale estero rispetta gli standard della CEDU. Altrettanto deve valere anche nel campo d'applicazione del nuovo articolo 1 capoverso 3ter AIMP, naturalmente a prescindere dal fatto che le istituzioni penali non statali sostenute abbiano sede in Svizzera o all'estero.