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Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 14 pagine

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Legge sull’approvvigionamento elettrico 734.7

a. che determinati casi quali gli acquisti da parte di determinate unità in stretto rapporto con Cantoni e Comuni oppure i trasferimenti interni all’azienda non siano considerati come prelazione;

b. che in caso di contenuti contrattuali subordinati sia possibile derogare dal contratto che genera il caso di prelazione;

c. come procedere nel caso in cui più aventi diritto esercitino il loro diritto di prelazione;

d. che più aventi diritto di prelazione possano esercitare tale diritto in modo collettivo.

6… È ammesso altresì l’acquisto di prestazioni di servizio relative al sistema al di là della zona di regolazione insieme a gestori delle reti di trasporto estere.

7I membri del consiglio di amministrazione e della direzione non possono appartenere a organi di persone giuridiche che esercitano attività nei settori della produzione o del commercio di energia elettrica, né intrattenere rapporti di prestazione di servizi con tali persone giuridiche.

Art. 19b Sospensione dei diritti di voto nella società nazionale di rete

1Gli azionisti della società di rete comunicano a questa prima dell’assemblea generale se sono controllati da Cantoni o Comuni e forniscono le relative prove. Non sono assoggettati a questo obbligo i Cantoni e i Comuni nonché, se previsto dal Consiglio federale, altri azionisti statali o parastatali. Con «controllo» s’intende la possibilità di esercitare una determinata influenza.

2Applicando agli azionisti coinvolti il criterio di cui al capoverso 1, la società di rete verifica se le azioni sono distribuite in modo da creare complessivamente una maggioranza diretta o indiretta dei Cantoni o dei Comuni (art. 18 cpv. 3).

3Se non sussiste tale maggioranza, il consiglio di amministrazione ordina per l’assemblea generale la sospensione dei diritti di voto degli azionisti che non hanno fornito le prove del controllo secondo il capoverso 1 nella misura necessaria al rispetto del principio della maggioranza e proporzionalmente alla loro quota di azioni.

Art. 20 cpv. 2 lett. b e c nonché cpv. 3

2In particolare, la società di rete:

b. è responsabile della gestione del bilancio e garantisce le altre prestazioni di servizio relative al sistema, compreso l’approntamento di energia di regolazione. Se non fornisce direttamente le prestazioni di servizio relative al sistema, le acquista secondo una procedura orientata al mercato, trasparente e non discriminatoria. Per quanto concerne il consumo essa tiene conto prioritariamente delle offerte in cui l’energia è utilizzata in modo più efficiente;

c. affronta una minaccia per l’esercizio sicuro della rete di trasporto attraverso i necessari provvedimenti (art. 20a);

3Abrogato