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Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 14 pagine
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Legge sull’approvvigionamento elettrico 734.7
5Se si prospetta una situazione di approvvigionamento critica, su richiesta della società di rete la ElCom autorizza il prelievo della riserva. Se il mercato non rende disponibile l’energia necessaria oppure occorre procedere al prelievo per altri motivi, la società di rete preleva l’energia necessaria per compensare il disequilibrio dei gruppi di bilancio. Essa versa ai gestori degli impianti presso i quali è effettuato il prelievo un indennizzo finanziato dai gruppi di bilancio.
6Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:
a. i criteri per la determinazione dell’entità della riserva e del restante dimensionamento della stessa;
b. il prelievo della riserva, evitando per quanto possibile perturbazioni ai mercati dell’energia e delle prestazioni di servizio relative al sistema, nonché la possibilità in via eccezionale di uno scioglimento anticipato della riserva;
c. gli obblighi dei gestori in materia di informazione, indicazione e concessione dell’accesso;
d. eventuali norme speciali per le centrali partner;
e. i criteri per un sovrapprezzo analogamente all’energia di compensazione;
f. un’eventuale estensione della partecipazione alla riserva a offerenti di flessibilità della domanda.
Art. 12 Informazione e fatturazione
1I gestori di rete rendono facilmente accessibili le informazioni necessarie per l’utilizzazione della rete e pubblicano:
a. le tariffe di utilizzazione della rete;
b. la somma annua dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete;
c. le tariffe di misurazione;
d. le tariffe dell’energia elettrica del servizio universale;
e. i requisiti tecnici e aziendali minimi per l’allacciamento alla rete; nonché
f. i conti annuali.
2Il Consiglio federale può prevedere l’obbligo per i fornitori di energia elettrica di divulgare determinate indicazioni sull’origine dell’elettricità e condizioni contrattuali.
3I gestori di rete emettono fatture trasparenti e comparabili per l’utilizzazione della rete. I tributi e le prestazioni agli enti pubblici nonché il supplemento rete secondo l’articolo 35 della legge sull’energia del 30 settembre 20163 devono essere esposti in modo separato. Se forniscono energia elettrica a consumatori finali, gestiscono stazioni di misurazione o forniscono servizi di misurazione, essi devono esporre separatamente in fattura anche queste voci.